connesso ai CEM a frequenze oltre i 100 kHz e può causare un riscaldamento localizzato di organi
e tessuti o uno stress termico generalizzato; gli effetti avversi più rilevanti sono le ustioni, il colpo
di calore, la cataratta e la sterilità maschile temporanea.
Invece, le correnti di contatto considerate dalla legge sono quelle che fluiscono al contatto di un
individuo con oggetti metallici posti nel campo elettromagnetico e che, in funzione dell’intensità,
possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni. Da notare che la
maggior parte degli effetti avversi considerati nel DLgs.81/2008 compaiono immediatamente (es.
aritmie, contrazioni muscolari, ustioni), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo
la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.
Infine, la normativa è volta anche alla protezione da alcune tipologie di effetti indiretti, quali
l’interferenza elettromagnetica con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi
stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati), l’effetto propulsivo di oggetti ferromagnetici
all’interno di intensi campi magnetici statici, l’innesco di elettrodetonatori ed il rischio incendio per
scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (art. 209, comma 4, lettera d).
4.03 - Quali caratteristiche deve avere il “personale adeguatamente qualificato” che effettua la
valutazione del rischio ?
I riferimenti legislativi vanno ricercati tanto nell’art.32 quanto nell’art.181 del DLgs.81/2008 ove si
afferma che il personale qualificato deve avere specifiche conoscenze in materia di rischi da agenti
fisici. In questo contesto la dicitura “personale qualificato” definisce correntemente un operatore
che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e
documentabile dell’apprendimento. In assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del
corso sui soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione finale, si
suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base del curriculum
(richiedergli di documentare un curriculum specifico nel settore ed in particolare la partecipazione
ad almeno un corso teorico-pratico sulla materia) del rispetto delle norme di buona tecnica e di
buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale del
proprio lavoro (una relazione tecnica con tutti gli elementi richiesti dal Capo IV, Titolo VIII,
DLgs.81/2008; vedi punto 4.19).
Indicazioni sui requisiti di questa figura professionale che potrebbero orientare la scelta del datore
di lavoro sono contenute nel documento “
La figura professionale dell’esperto nella valutazione dei
rischi da campi elettromagnetici (0 Hz–300 GHz) e da radiazione ottica coerente e incoerente
”
redatto a cura
della CIIP (Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione) e disponibile sul
sito web della Consulta medesima (
/).
4.04 - Quali sono le condizioni nelle quali la valutazione del rischio può concludersi con la
“giustificazione” secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una
valutazione più dettagliata
Definiamo situazione “giustificabile” una condizione che può avvalersi di questa più semplice
modalità di valutazione del rischio nella quale la condizione espositiva non comporta apprezzabili
rischi per la salute.
Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le
esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea
1999/519/CE. In linea con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili quelle
elencate nella Tabella 1 elaborate a partire dalla norma CENELEC EN 50499 il cui recepimento in
norma CEI è previsto entro novembre del 2009. In questi casi la giustificazione è adottabile
indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.