Decreto legislatico 81/2008 - page 41

Per esposizioni al campo magnetico sono conformi:
Ogni installazione elettrica con una intensità di corrente di fase
100 A;
Ogni singolo circuito all’interno di una installazione con una
intensità di corrente di fase
100 A;
Tutti i componenti delle reti che soddisfano i criteri di cui sopra
sono conformi (incluso i conduttori, interruttori, trasformatori
ecc...);
Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi voltaggio.
Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:
Qualsiasi
circuito
in
cavo
sotterraneo
o
isolato
indipendentemente dal voltaggio
Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un voltaggio fino a 100
kV, o line aerea fino a 125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a
qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni.
Strumentazione e apparecchi di misura e controllo
Elettrodomestici
Sono inclusi in questa tabella anche le
apparecchiature professionali per la cottura,
lavaggio (lavatrici), forni a microonde ecc...
usate in ristoranti, negozi, ecc...
Necessitano invece di ulteriori valutazioni i
forni di cottura ad induzione.
Computer e attrezzature informatiche con trasmissione wireless
es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie
simili, limitatamente all’uso pubblico
Trasmettitori a batteria
Limitatamente alle apparecchiature per il
pubblico
Antenne di stazioni base
Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i
lavoratori possono essere più vicini all’antenna
rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per
l’esposizione del pubblico
Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con campi
elettromagnetiche o di corrente
Esempi di luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio
sulla base della Tabella 1: uffici, centri di calcolo, negozi, alberghi, parrucchieri ecc.
Resta ferma la piena responsabilità del datore di lavoro nell’assumere la giustificazione per la
propria particolare sorgente nelle specifiche condizioni e ambiente di utilizzo.
4.05 - Quali sono le esposizioni di carattere professionale?
Secondo la definizione dell’art.2, comma 1, lettera f), della legge 36/2001, la legge quadro sulla
protezione dai campi elettromagnetici, l’esposizione dei lavoratori è “
ogni tipo di esposizione dei
lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
Sono quindi da intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente correlate e
necessarie alle finalità del processo produttivo.
Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che non
ricadono sotto la gestione del datore di lavoro devono essere contenute, a carico dei gestori, entro i
limiti vigenti per la tutela della popolazione. Il datore di lavoro deve ad ogni modo valutare il
rischio ed eventualmente verificare il rispetto della normativa vigente da parte dell’esercente della
sorgente anche avvalendosi dell’organo di controllo.
Le esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei lavoratori che ricadono
sotto la gestione del datore di lavoro, devono essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni
previste dalla normativa vigente per la tutela della popolazione. La regola generale da seguire in
proposito, possibilmente in sede di progettazione dei luoghi di lavoro, è quella di installare gli
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