questi possano sopraggiungere nelle condizioni di lavoro e che possano inoltre essere individuati
dalle tecniche sperimentate esistenti.
In tal modo viene resa possibile al medico competente l’attuazione di accertamenti sanitari mirati
nei confronti dei lavoratori esposti a vibrazioni anche al di sotto dei valori di azione se, ad esempio,
questi prestano la loro attività lavorativa in presenza delle condizioni di lavoro particolari di cui alla
lettera h) del comma 5 dell’art. 202, ossia che espongono a basse temperature, al bagnato,
all’elevata umidità o al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.
3.14 - A quali condizioni può essere concessa deroga da parte delle ASL al rispetto dei valori
limite consentendo il calcolo del livello di esposizione su base settimanale (A(40))
anziché giornaliero (A(8)), come da art.205, comma 2 ?
Le condizioni previste dall’art.205 per l’ottenimento della deroga al rispetto dei Valori limite di
esposizione sono:
1.
l’esposizione a vibrazioni meccaniche (A(8)) deve essere abitualmente inferiore ai valori di
azione, tanto per HAV quanto per WBV;
2.
il superamento dei valori limite di esposizione deve essere occasionale;
3.
il valore dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore A(40) deve risultare inferiore ai
valori limite;
4.
si deve poter dimostrazione con elementi probanti che i rischi derivanti dal tipo di
esposizione sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente ai
valori limite di esposizione;
5.
si deve provvedere all’intensificazione della sorveglianza sanitaria;
6.
occorre comunque operare per ridurre al minimo i rischi, tenuto conto delle particolari
circostanze;
Tali condizioni fanno quindi riferimento ad attività/mansioni che non comportano normalmente una
significativa esposizione occupazionale a vibrazioni e che possono determinare situazioni espositive
non consuete, fortuite, che non fanno parte del normale ciclo di lavoro, in cui l’A(8) può superare i
valori limite.
3.15 - Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in merito alla
riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui valori di vibrazioni emessi ?
Gli obblighi dei fabbricanti (che la legge associa a quelli dei fornitori) sono di produrre, vendere,
noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro che siano rispondenti alle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In generale i costruttori debbono immettere sul mercato attrezzature che rispettino i RES
dell’allegato 1 della direttiva macchine (recepita in Italia con il DPR 459/96) oppure che rispettino
norme armonizzate e disposizioni equivalenti “pertinenti”- (art. 3, commi 1 e 2 del DPR 459/96).
In merito alle vibrazioni e in sintesi i costruttori hanno l’obbligo di far si che:
•
la macchina sia progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni emesse
siano ridotti al livello minimo, in particolare alla fonte, tenuto conto del progresso tecnico e
della disponibilità di mezzi (punto 1.5.9 di Allegato 1 della direttiva macchine);
•
per talune categorie di macchine portatili tenute e/o condotte a mano, esse siano accompagnate
sul libretto d’uso e manutenzione dal valore di accelerazione HAV emessa quando superi i 2,5
m/s² definito secondo le norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5 m/s²,
occorre segnalarlo. In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i
procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite dette misure;