-
misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
-
risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di L
EX,8h
e/o L
picco,C
;
-
tempi di attuazione di ogni singola misura;
-
funzione aziendale e/o persona incaricata dell’attuazione di ogni singola misura;
-
modalità di verifica dei risultati;
-
data e risultati della verifica.
In sede UNI è in fase elaborazione una normativa che ne indicherà più in dettaglio i contenuti.
2.23 - Quali le indicazioni su segnaletica e perimetrazione ?
Gli obblighi dell’art. 192, comma 3, intervengono sui luoghi di lavoro in cui potrebbe essere
possibile il superamento dei valori superiori di azione per cui si applicano sulla base dei L
Aeq
(e non
dei L
EX
) e dei L
picco,C
rispettivamente per livelli superiori a 85 dB(A) e/o 137 dB(C).
Si possono verificare le seguenti situazioni tipo:
a)
il superamento dei valori di rumorosità che impongono l’obbligo alla segnaletica
si verifica
solo in prossimità di macchine, non interessando altre posizioni di lavoro;
b)
il superamento
dei valori di rumorosità che impongono l’obbligo alla segnaletica
si verifica
su aree estese, interessando altre postazioni di lavoro.
Nel caso a) si può provvedere a segnalare, mediante l’uso della apposita cartellonistica, le sole
macchine.
Nel caso b) occorre segnalare all’ingresso dell’area, contestualmente perimetrando (ad es.: mediante
il ricorso a segnaletica orizzontale, non confondibile con altra) e limitando l’accesso al solo
personale strettamente necessario a scopi produttivi.
L’impossibilità di procedere alla perimetrazione ed alla limitazione d’accesso deve essere motivata
sul documento di valutazione del rischio.
2.24 - Quali sono degli esempi di ambienti utilizzati come locali di riposo nei quali il rumore
deve essere ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e con le loro condizioni di
utilizzo (art. 192, comma 4) ?
Gli esempi più frequenti si ritiene siano associabili a:
-
locali o punti di riposo a bordo di pescherecci, traghetti, navi, aerei, bus e camion (questi
con doppio autista) che operano su tratte lunghe;
-
locali di riposo utilizzati in guardia medica;
-
punti/box/locali di riposo/ristoro presenti in azienda.
2.25 – In attesa delle linee guida ex art.198, a quali obblighi debbono attenersi i datori di
lavoro nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center ?
Pur in previsione delle apposite linee guida per l’applicazione del Capo II nei settori della musica,
delle attività ricreative e dei call center (da intendersi riferite a tutti gli operatori che utilizzano
dispositivi di amplificazione auricolare) che dovranno essere emanate dalla Conferenza Stato –
Regioni entro il 15 maggio 2010, non sono previste deroghe agli obblighi generali di tutela e
sicurezza in tali settori. Di conseguenza, i datori di lavoro dovranno effettuare innanzitutto la
valutazione del rischio secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e delle buone prassi in
materia e quindi adottare le misure di prevenzione e protezione concretamente disponibili.
In generale l’adempimento della valutazione del rischio non presenta particolari difficoltà, ma per
quanto riguarda invece particolari lavoratori che utilizzano dispositivi uditivi rice-trasmittenti (quali