ad es. le cuffie dei DJ delle discoteche o le cuffie dei centralinisti) la valutazione del rischio con
misurazioni (nei casi in cui si può fondatamente ritenere il superamento dei valori inferiori di
azione) andrà effettuata secondo le metodologie previste dalle apposite norme di buona tecnica.
Esse, al momento, sono la UNI EN ISO 10940-1 (metodo del microfono miniaturizzato) e UNI EN
ISO 10940-2 (metodo del manichino).
In sede UNI è comunque in fase elaborazione una normativa che ne indicherà più in dettaglio
modalità e contenuti.
2.26 – Quando occorre fare la valutazione del rischio ed adottare le misure di prevenzione e
protezione nel caso di un nuovo insediamento produttivo o di una ristrutturazione di
un luogo di lavoro ?
La valutazione dei rischi relativa ai luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro per l’adozione delle
misure di prevenzione e protezione (art.28, comma 1, DLgs. 81/2008, ma anche art.192, comma 1
lettera c), deve essere fatta preventivamente, già a partire dalla fase di progettazione del luogo di
lavoro e degli impianti (artt.22 e 64), al fine di eliminare i rischi o, ove ciò non sia possibile, ridurli
al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico (art.15).
Agli obblighi sanzionati penalmente previsti per il datore di lavoro, di provvedere affinché i luoghi
e posti di lavoro siano conformi ai requisiti dell’Allegato IV e dall’art.192, comma 1, lettera b, di
scegliere attrezzature di lavoro a minor emissione di rumore, si affianca l’obbligo, anch’esso
sanzionato penalmente, dei progettisti dei luoghi e posti di lavoro i quali ai sensi dell’art.22,
“rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.
Per la redazione del documento di valutazione l’azienda dispone invece di 90 giorni dall’avvio
dell’attività produttiva.
2.27 – Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in merito alla
riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui livelli sonori emessi ?
Gli obblighi dei fabbricanti (che nel DLgs.81/2008 sono associati a quelli dei fornitori) sono quelli
di produrre, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro che siano rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In merito al rumore e in sintesi i costruttori hanno l’obbligo di rispettare i seguenti requisiti
essenziali di sicurezza (RES):
1)
la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all’emissione di
rumore siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di
mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte (punto 1.5.8 dell’Allegato 1 alla direttiva
macchine-DPR 459/96);
2)
la macchina deve essere accompagnata da un’istruzione (nel libretto d’uso e manutenzione) che
fornisca almeno le seguenti informazioni (punto 1.7.4):
- se necessario, prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore;
- indicazioni del livello di pressione sonora prodotto dalla macchina se questo supera i
70 dB(A) oppure indicazione se tale livello è inferiore o pari a 70 dB(A);
- indicazione del valore massimo della pressione acustica istantanea nei posti di lavoro
se supera 130 dB(C);
- indicazioni del livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il L
Aeq
supera gli
85 dB(A)
1
. Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione del
1
La nuova “direttiva macchine” (la 2006/42/CE), in vigore dal 29/12/2009, farà scattare questo obbligo a
partire da 80 dB(A)