-
che sia presente un sistema di controllo dell’uso e manutenzione dei DPI-u che garantisca
quanto meno che il personale indossi correttamente i DPI-u, il loro uso regolare nelle
situazioni di rischio, la corretta custodia e manutenzione;
-
che non si siano determinati peggioramenti apprezzabili nella funzionalità uditiva dei
lavoratori utilizzando la relazione sanitaria anonima e collettiva redatta dal medico
competente. Qualora emergessero peggioramenti uditivi apprezzabili occorrerà verificarne il
nesso con le condizioni espositive affrontando il problema con il medico competente stesso.
2.15 – Nel caso di esposizioni a livelli di rischio molto variabili è necessario adottare più di un
DPI-uditivo ?
L’art. 193 norma l’uso dei dispositivi di protezione individuale nel caso di superamento dei valori
inferiori e superiori di azione. Si ricorda che il DPI-uditivo deve da un lato proteggere il lavoratore
dal rischio rumore e dall’altro evitare problemi di iperprotezione e che tale valutazione si effettua
sui L
Aeq
delle diverse lavorazioni (e non sul L
EX
).
Nel caso di esposizioni a livelli di rischio (L
Aeq
) molto differenziati può presentarsi la situazione
nella quale i livelli di attenuazione richiesti potrebbero non essere garantiti da un solo DPI.
In linea generale occorre cercare di evitare l’uso di due o più protettori per non indurre difficoltà nei
comportamenti del lavoratore e ciò può essere ottenuto privilegiando la protezione dai livelli di
rumorosità più elevati dopo aver verificato l’assenza di danni o disturbi alla salute pregiudizievoli di
tale scelta e che il lavoratore “accetti” l’iperprotezione. Si ritiene che il metodo di valutazione più
idoneo e realistico per verificare ricadute negative dell’iperprotezione sia la verifica diretta sul
luogo di lavoro dei comportamenti del lavoratore a fronte delle segnalazione di pericolo alle quale
egli deve poter reagire.
L’uso di più tipologie di DPI-uditivi in diverse condizioni di rischio deve quindi essere limitato a
quelle situazioni estremamente particolari che più frequentemente si hanno quando nell’esposizione
del lavoratore confluiscono livelli di rumore estremamente elevati -L
Aeq
di 100 o più dB(A)- e
livelli di poco superiori agli 80 dB(A) -al di sotto di questi valori l’uso dei DPI è da evitare-.
Per ulteriori dettagli si rimanda al punto precedente.
2.16 - Con quali modalità operative si valuta il rispetto dei valori limite d’esposizione (VLE:
87 dB(A) e 140 dB(C)) tenuto conto dell’attenuazione prodotta dai DPI uditivi ?
La legislazione vigente stabilisce che, quando i livelli di esposizione misurati sul campo eccedono i
valori limite di esposizione [
L
EX,8h
= 87 dB(A) e/o
L
picco,C
= 140 dB(C)], è necessario valutare se
l’adozione dei DPI-uditivi garantisca che non siano superati tali valori limite di esposizione.
Nel caso in cui è garantita l’efficienza dei DPI-uditivi (vedi punto
2.14
), i valori limite di
esposizione sono sempre rispettati.
In casi particolari nei quali tale criterio non possa essere rispettato, si deve effettuare il calcolo di un
parametro fittizio che, tenendo conto dell’attenuazione dei DPI-uditivi, possa essere confrontato con
i valori limite di esposizione.
Tale calcolo può essere effettuato (come da UNI 9432:2008) mediante l’equazione:
(
)
(
)
10
10
T
1
log 10
L'
1
L'
0.1
M
1i
L0.1
0
EX
Aeq
Aeq
×
+×
× =
∑
∑
=
=
j
N
j
i
t
t
j
i
dove:
L
’
EX
è il livello fittizio di esposizione giornaliera da confrontare con il valore limite di
esposizione;
T
0
è la durata di riferimento convenzionale della giornata lavorativa pari ad 8 h o 480’;