Documento deve riportare le misure di prevenzione e protezione già in essere ed indicare il
programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
con le relative procedure aziendali e dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, a cui
devono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
Nel Documento vanno indicati quanto meno i seguenti elementi:
1. data/e di effettuazione della valutazione, con o senza misurazioni, dell’agente fisico;
2. dati identificativi del personale qualificato che ha provveduto alla valutazione, se diverso dal
datore di lavoro;
3. dati identificativi del medico competente (se ed in quanto previsto ai sensi degli artt. 41 e 185) e
del R-SPP che hanno partecipato alla valutazione del rischio;
4. dati identificativi del/i RLS, o, in sua/loro assenza, dei lavoratori, consultati ai sensi dell’art. 50
comma 1, modalità della loro consultazione e informazione;
5. dati identificativi della Relazione tecnica allegata (es.: eventuale numero di protocollo, numero di
pagine, data) accertandosi che riporti (o integrando tali informazioni se mancanti):
•
quadro di sintesi degli esposti all’agente fisico articolato per fasce di rischio e
individuazione su piantina delle aree a rischio;
•
v
alutazione della presenza di rischi potenzianti (ototossici, segnali di avvertimento,
condizioni di lavoro estreme (fredde e/o umide), materiali esplosivi e/o infiammabili,…) e di
approfondimenti specifici per singolo agente fisico (es.: valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia dei DPI uditivi);
•
valutazione dei rischi legati alla presenza di lavoratori particolarmente sensibili, alla
differenza di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale;
6. programma delle misure tecniche e organizzative ritenute opportune per eliminare o ridurre il
rischio da esposizione all’agente fisico individuate a seguito della valutazione, con l’indicazione
della tempistica, delle modalità e delle figure aziendali preposte alla loro attuazione;
Poiché le eventuali carenze della Relazione Tecnica andranno successivamente superate nel
Documento di valutazione del rischio, si raccomanda ai Datori di lavoro (responsabili del processo
di valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se
esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione.
1.09 – Cosa significa “disponibilità di misure” nell’ambito del periodo dell’art.182, comma 1:
“
Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il
rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla
fonte o ridotti al minimo.”
La disponibilità di misure cui si fa riferimento nell’art.182, comma 1, deve intendersi come una
disponibilità commerciale, di presenza sul mercato della o delle soluzioni adottabili per la riduzione
del rischio nel mondo della tecnica della prevenzione. Oltre al riscontro bibliografico, la soluzione
per l’eliminazione o il controllo del rischio deve essere stata sperimentata positivamente e
concretamente adottabile dall’azienda in questione.
1.10 - A quale entità di rischio scatta l’obbligo alla informazione e formazione sui rischi da
agenti fisici di cui all’art.184 del DLgs.81/2008 ?
Ad eccezione del rischio rumore nel quale l’obbligo della informazione/formazione dei lavoratori si
attiva al raggiungimento o al superamento del valori inferiori di azione, nell’ambito degli altri
agenti fisici tale obbligo non è subordinato al superamento di predeterminati valori di rischio quanto
invece alla presenza del rischio.