Decreto legislatico 81/2008 - page 8

1) Sul Capo I del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Disposizioni generali
1.01 - Da quando il Capo I del DLgs.81/08 è pienamente in vigore?
Il Capo I del DLgs.81/2008 (non modificato in alcun punto dal DLgs.106/2009) è pienamente in
vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009. È
tuttavia da precisare che mentre tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II
(rumore) e Capo III (vibrazioni) con la specificazione che le modifiche introdotte dal
DLgs.106/2009 sono in vigore dal 20/08/2009 e con le deroghe ex art. 306, comma 3, per il Capo
IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una
entrata in vigore differita per tempi significativi.
Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore
all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione della direttiva 2008/46/CE, l’entrata in
vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012.
Per il Capo V del Titolo VIII del Testo Unico (radiazioni ottiche artificiali) l’entrata in vigore è
invece prevista per il 26/04/2010.
Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito
relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i
rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici ed
alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla
valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010
non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti
rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi,
richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.
In questo contesto si raccomanda comunque, sin da ora, di riferirsi alle indicazioni desumibili dal
Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo alle norme tecniche
ed alle buone prassi di cui all’art.181.
1.02 – Quali sono gli agenti fisici che debbono essere considerati nell’ambito della valutazione
dei rischi ex art.28 e art.181 del DLgs.21/2008 ?
L’art. 181 indica che “
il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti
fisici
”, mentre l’art. 180 precisa che “
per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli
infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine
artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori
”. Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio
elencati all’art. 180.
1.03 – Relativamente agli ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, dove
non esistono Capi dedicati nel DLgs.81/2008, secondo quali criteri specifici debbono
essere effettuate le valutazioni dei rischi ed adottate le misure di prevenzione e
protezione ?
L’art. 181, comma 1 specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale
da “identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione” facendo “particolare
riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
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