1.05 – Cosa si intende per “personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia”
Con la dicitura “personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in materia”
normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di qualificazione conclusosi con
una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento.
L’assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui soggetti autorizzati alla
valutazione ed all’espressione della certificazione finale rendono però oltremodo problematico
avallare in questa fase percorsi formativi di qualunque tipo.
Informazioni utili al fine di accertare le “specifiche conoscenze in materia” possono essere ritenute
le seguenti: tipologia di formazione scolastica, eventuali corsi di specializzazione, eventuale
iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum professionale.
Nell’immediato si suggerisce di giudicare il “personale qualificato” essenzialmente sulla base del
rispetto delle norme di buona prassi (apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del
prodotto finale (Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi).
Maggiori dettagli sono inseriti nelle indicazioni relative ai Capi dedicati agli specifici agenti di
rischio.
1.06 – Il personale qualificato chiamato ad effettuare la valutazione deve essere sempre
nell’ambito del SPP o può essere esterno ?
Per effettuare la valutazione del rischio il datore di lavoro deve avvalersi di personale qualificato
secondo quanto previsto dall’art. 181 comma 2 del DLgs. 81/2008. Quando queste competenze non
sono presenti nel personale interno (nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione) il datore
di lavoro deve avvalersi di consulenti esterni all’azienda.
1.07 – Cosa si intende all’art.181, comma 3, per “giustificazione” nell’ambito della valutazione
del rischio ?
La giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono
necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata è la modalità prevista dalla legislazione sugli
agenti fisici per interrompere il processo valutativo in caso di assenza di rischio o di sua palese
trascurabilità. Si tratta quindi di un comportamento applicabile a tutte e sole quelle situazioni poste
ben al di sotto dei valori di riferimento (normalmente: significativamente inferiori ai valori di
azione), in quanto per condizioni di rischio più consistenti occorre comunque definire i livelli di
rischio al fine di decidere se nel contesto analizzato debbano essere adottate particolari, pur minime,
misure di prevenzione e protezione.
1.08 – Alla luce del DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa deve riportare la
valutazione del rischio di un agente fisico ?
Il Documento che riporta la Valutazione del rischio (come previsto in generale dall’art. 28 e in
particolare per gli agenti fisici dall’art. 181 che rimanda a sua volta agli artt. 190 (rumore), 202
(vibrazioni), 209 (campi elettromagnetici) e 216 (radiazioni ottiche artificiali) va sostanzialmente
inteso come una parte del più complessivo Documento (scritto) di valutazione di tutti i rischi per la
salute e sicurezza accompagnato dalla Relazione tecnica (con o senza misurazioni, redatta dal
personale qualificato), da conservarsi in azienda anche a disposizione dell’organo di vigilanza. Il