2) Sul Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Rumore
2.01 - Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione e la
misurazione ?
Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la stima del rischio sulla base dei
requisiti previsti dall’art.190 e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva secondo i
requisiti imposti dal DLgs.81/2008.
I requisiti di carattere generale che si intende debba possedere il “personale qualificato” sono quelli
definiti al
Punto 1.05
.
Nello specifico per quanto riguarda il rischio da esposizione a rumore si suggerisce di giudicare il
personale qualificato in termini di competenza nell’applicare le norme di buona prassi, conoscenza
delle tecniche e metodi di misura, conoscenza e capacità di utilizzo della strumentazione adeguata
secondo i requisiti previsti dall’art. 190, comma 3 e dalle norme tecniche di riferimento quali UNI
9432:2008.
Maggiori dettagli sui requisiti di questa figura professionale e sulle attenzioni che deve avere il
datore di lavoro nella sua individuazione sono indicati sulla Scheda di approfondimento n.7 del
secondo Livello del Manuale di Buona Pratica sul rumore redatto dal Coordinamento Tecnico delle
Regioni e da ISPESL ed approvato il 16/12/2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
2.02 - Cosa devono fare le aziende che non hanno esposti al di sopra del valore inferiore
d’azione ?
Il Titolo VIII del DLgs. 81/2008 prevede che tutte le aziende debbano effettuare la valutazione del
rumore (art.190, comma 1) e che per tutte le aziende esista un dovere di ridurre al minimo il rischio
(art.190, comma 5 che richiama l’art. 192, comma 1).
Circa la valutazione, qualora possa fondatamente ritenersi (tenendo conto del livello, tipo e durata
dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo) che i valori inferiori di azione
non possono essere superati, la valutazione può basarsi su una Relazione tecnica a firma di
personale qualificato che, senza necessariamente ricorrere a misurazioni acustiche, attesti i criteri di
giudizio adottati per escludere il superamento dei valori inferiori d’azione (es.: manifesta assenza di
sorgenti rumorose significative, misurazioni anche estemporanee, confronto con situazioni
analoghe, dati di letteratura, dati dei costruttori riferiti a condizioni paragonabili a quelle presenti
sul campo ...). Nella valutazione deve essere riportata l’eventuale presenza di sostanze ototossiche,
vibrazioni meccaniche, lavoratori particolarmente sensibili (con specifico riferimento a lavoratrici
in stato di gravidanza e lavoratori minori), segnali di avvertimento acustico, e le misure prese per
eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dovuti all’azione sinergica di tali
fattori con il rumore presente in azienda. Infine, la valutazione deve riportare le misure adottate per
garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Nell’Allegato 1 delle Linee Guida per la Valutazione del rischio (rumore e vibrazioni) prodotte da
ISPESL e dal Coordinamento Tecnico delle Regioni è fornito un elenco indicativo di attività e
mansioni con L
EX
normalmente minore di 80 dB(A).