(L
Aeq
)
i
è il livello sonoro continuo equivalente ponderato A misurato nel periodo i-esimo nei quali
non sono utilizzati DPI-uditivi;
t
i
è la durata del periodo i-esimo nel quale non viene utilizzato alcun dispositivo di
protezione auricolare;
(
L
’
Aeq
)
j
è il livello sonoro continuo equivalente ponderato A relativo al periodo j-esimo, ottenuto
tenendo conto dell’efficienza del dispositivo di protezione auricolare;
t
j
è la durata del periodo j-esimo nel quale viene utilizzato un dispositivo di protezione
auricolare.
Nell’ipotetico caso in cui il parametro
L
’
EX
risultasse superiore agli 87 dB(A) occorrerebbe
immediatamente prevedere una serie di iniziative volte alla rimozione delle cause che determinano
tale situazione, ricordando comunque che per il settore della navigazione aerea e marittima,
l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore entra in vigore il 15 febbraio 2011.
2.17 - Per decidere la classificazione dei lavoratori nelle diverse classi di rischio è necessario
che vi sia il superamento o della sola pressione acustica di picco ovvero del solo livello
di esposizione giornaliera/settimanale al rumore oppure è invece necessario che siano
superati entrambi ?
L’assegnazione della classe di rischio per ogni lavoratore avviene sulla base del descrittore di
rischio (L
EX,8h
o L
picco,C
) che lo colloca nella classe più elevata.
Ricordiamo che le classi di rischio, in ordine crescente, sono:
-
al di sotto dei valori di azione inferiori di azione;
-
tra i valori inferiori ed i valori superiori di azione;
-
maggiore dei valori superiori di azione.
L’interpretazione prima esposta oltre a confermare la consolidata prassi derivante dal DLgs.277/91,
è confortata anche dalla lettura dell’art.3, comma 1, della Direttiva 2003/10/CE che (in modo più
preciso che nel recepimento italiano) indica come i valori limite e di esposizione che fanno scattare
l’azione sono posti in relazione disgiuntamente con il livello di esposizione giornaliera al rumore e
alla pressione acustica di picco.
2.18 - Si tiene conto dell’efficacia dei DPI-u per decidere le misure di prevenzione ?
No.
Il comma 2 dell’art. 193 precisa che si tiene conto dell’attenuazione dei DPI-u solo ai fini di
valutare l'efficienza degli stessi e il rispetto del valore limite di esposizione, nonché per attivare
azioni immediate per il contenimento dell’esposizione in caso di superamento. Tutte le altre misure
di prevenzione (misure tecniche e organizzative, formazione e informazione, disponibilità e uso dei
DPI-u, controllo sanitario …) si decidono sulla base del valore di esposizione (quello, unico, non
corretto con l’attenuazione dei DPI-u).
È quindi necessario che sulla relazione tecnica siano riportati i valori di esposizione (quelli, unici,
non corretti con l’attenuazione dei DPI-u) sulla base dei quali si assumono le più importanti misure
di prevenzione e il calcolo per la verifica di efficienza dei DPI uditivi (vedi punto
2.14
). Solo in
caso di valori di L
EX
e L
picco,C
superiori a 87 dB(A) / 140 dB(C) è richiesto di verificare il rispetto
dei valori limite (vedi punto
2.16
).