2.19 - Le aziende hanno obblighi di riduzione del rischio al di sotto dei valori superiori di
azione (85 dB(A) / 137 dB(C))? La loro omissione può essere oggetto di sanzioni ?
Mentre nel caso di L
EX,8h
superiori a 85 dB(A) e/o L
picco,C
superiori a 137 dB(C), il comma 2 dell’art
192 del DLgs. 81/2008 (penalmente sanzionato) esplicita l’obbligo a programmare ed attuare le
misure tecniche e organizzative tecnicamente disponibili, per livelli di rischio inferiori a tali valori
vale comunque il principio che il rischio da esposizione a rumore vada ridotto al minimo, come
affermato dallo stesso articolo al comma 1.
Richiamato che il rispetto della riduzione del rischio al minimo è certamente un obbligo cui il
datore di lavoro deve sempre attenersi per evitare l’insorgere di malattie professionali, restano da
verificare le possibilità di intervento dell’Organo di vigilanza che, come noto, può emettere
prescrizioni in presenza di precetti soggetti a sanzioni penali.
Per richiedere misure di prevenzione a livelli di rischio inferiori ai valori superiori di azione si
ritiene possano essere effettuate prescrizioni ai sensi dell’art. 190, comma 5 del DLgs. 81/2008 in
combinato a quanto disposto dall’art.192, comma 1 (ossia qualora la valutazione dei rischi non
abbia identificato misure di prevenzione tecnicamente disponibili).
2.20 – Come si effettua la valutazione del rischio nei cantieri temporanei o mobili ?
Premesso che tutte le aziende, comprese quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili,
devono disporre ai sensi dell’art.190 di una propria valutazione del rumore con propri rilievi e
propri tempi di esposizione, si forniscono le seguenti indicazioni:
a) Piano di Sicurezza e Cordinamento (PSC)
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione nella redazione del PSC predispone una
relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione preventiva del rischio rumore, in
modo da utilizzare modalità tecniche e organizzative che limitino il più possibile i livelli di
rumorosità ed il numero di lavoratori esposti.
Ai fini della redazione del PSC l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti
potrà essere stimata facendo riferimento (ex art.190, comma 5-bis, DLgs.81/2008) ai livelli di
rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente (ex art.6, DLgs.81/2008). In attesa dei pronunciamenti di tale Commissione
consultiva permanente si può far riferimento ai livelli di rumore individuati dagli studi del CTP di
Padova e del CPT di Torino.
Il Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione all’atto dell’elaborazione del PSC dovrà
prendere in considerazione il problema relativo all’esposizione al rumore soprattutto in relazione :
alla presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero dar luogo ad
esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle attività,
distanze di lavoro …) per eliminare o minimizzare le interferenze;
alla presenza nella vicinanze di sorgenti sonore di qualunque tipologia che potrebbero dar
luogo ad esposizioni apprezzabili, indicando le misure concrete (sfasamenti temporali delle
attività, distanze di lavoro, ma anche informazione sui momenti nei quali si verificano le
interferenze, esigenze di impiego dei DPI-uditivi, di formazione/informazione, di controllo
sanitario …) per eliminare o minimizzare le interferenze;
al rispetto degli standard di emissione sonora delle attrezzature di lavoro e/o di valori limite di
emissione sonora del cantiere.
Si consiglia inoltre di prevedere che il PSC richieda alle ditte in cantiere la segnalazione preliminare
dell’intenzione di utilizzare macchine rumorose non previste nel POS al Coordinatore alla sicurezza
in fase di esecuzione.
Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione aggiornerà eventualmente il PSC in relazione
alle attività effettivamente svolte dalle imprese appaltatrici previste nel POS e vigilerà per