Decreto legislatico 81/2008 - page 13

specifico i protocolli di sorveglianza sanitaria e a valutare l’opportunità di utilizzare adeguati
indicatori di esposizione e/o di effetto biologico precoce.
Si ricorda infine che le esposizioni a ultrasuoni, a sollecitazioni termiche (esposizioni prolungate a
calore eccessivo e a freddo eccessivo) ed i lavori in atmosfera iperbarica (attività in ambienti
pressurizzati ed immersioni subacquee) rientrano fra le esposizioni a rischi potenzialmente nocivi
per la salute e sicurezza delle lavoratrici incinte e del nascituro riportate nelle linee direttrici
dell’applicazione della Direttiva 92/85/CEE
.
1.12 – Come si deve interpretare il termine “alterazione apprezzabile” riferito allo stato di
salute di lavoratori esposti ad agenti fisici ?
All’articolo 185, comma 2, del DLgs.81/08 si rileva che, nel caso in cui la sorveglianza sanitaria
riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi,
il medico competente ne informa nel rispetto del segreto professionale il datore di lavoro, il quale a
sua volta deve procedere a revisionare la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione collettiva
e individuale adottate tenendo conto del parere del sanitario in questione.
Tale formulazione punta a chiarire quanto già in precedenza era previsto al merito per il rumore e le
vibrazioni con il termine “anomalia”: il legislatore richiede che si proceda ad un riesame completo
del processo di valutazione in quei casi in cui il medico competente abbia constatato nel lavoratore
alterazioni anche precoci della salute correlabili all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro.
1.13 - Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10 occupati dal punto
di vista del documento di valutazione del rischio ?
Così come previsto all’art. 29 comma 5 del DLgs.81/08, soltanto sino alla scadenza del diciottesimo
mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’art. 6 comma 8 lettera f)
e comunque non oltre il 30/06/2012 e ad esclusione delle attività lavorative indicate alle lettere a),
b), c), d) e g) nell’art. 31 comma 6, i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori potranno
continuare ad autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi in attesa delle procedure
standardizzate previste dal decreto interministeriale di cui sopra.
Resta il fatto che il datore di lavoro deve comunque effettuare o far effettuare la valutazione dei
rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di personale qualificato che, a partire
dall’identificazione delle sorgenti e degli esposti identifichi in quale classe di rischio i lavoratori
sono stati collocati e quali misure preventive e protettive sono state adottate e previste.
L’indicazione operativa suggerita per le aziende è quella di richiedere sempre una Relazione tecnica
a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda misurazioni, sia che non le
preveda).
1.14 - L’armatore di una nave deve valutare i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici?
Si. Anche se il DLgs.81/2008 attualmente non si applica per tutti gli aspetti al personale a bordo
delle navi, in base all’art 6 comma 1) del DLgs.271/1999 l'armatore, in relazione alle caratteristiche
tecnico-operative dell'unità, deve valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
marittimi, compresi quindi i rischi derivanti dagli agenti fisici.
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