Decreto legislatico 81/2008 - page 14

1.15 – Quali sono gli obblighi per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione
dell’art.21, DLgs.81/2008
L’art. 21 del DLgs.81/2008 così come integrato e corretto dal DLgs.106/2009 riguarda i componenti
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Si osservi che l’art.21 non si applica nel caso di imprese che occupano anche solo familiari, ma che
non ricadono nell’ambito dell’art.230-bis cc, così come non si applica ai lavoratori dipendenti o
equiparati presenti a qualunque titolo nelle imprese agricole, industriali o commerciali.
Per le imprese ed i soggetti indicati all’art.21 gli unici obblighi previsti riguardano:
- l’utilizzo di attrezzature di lavoro sicure come da Titolo III del DLgs.81/2008;
- disporre e utilizzare DPI adeguati (e quindi anche i DPI uditivi nel caso di lavori rumorosi);
- munirsi di tessera di riconoscimento da utilizzarsi in occasione di lavori in appalto o subappalto.
A stretti termini di legge le imprese ed i soggetti indicati in tale articolo non sono quindi tenuti ad
effettuare la valutazione di alcun rischio né ad effettuare la sorveglianza sanitaria e la
formazione/informazione che potranno invece essere richiesti sulla base di accordi privati (anche se
promossi da obblighi legislativi), ad es. dai committenti.
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