2.05 - Cosa significa per il personale qualificato che fa la valutazione del rischio che il datore
di lavoro deve tener conto di “… tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento”?
L’art. 190, comma 1, esplicita che la valutazione del rischio rumore è un concetto più ampio della
sola misurazione dell’agente di rischio, comprendendo la raccolta di informazioni sulle condizioni
più generali della condizione espositiva del lavoratore e caratterizzando l’eventuale compresenza di
fattori di rischio non acustici che possono aumentare i rischi per la salute e la sicurezza.
In particolare, per adempiere a quanto indicato alla lettera e) di tale comma, il personale qualificato
dovrà valutare e se necessario misurare le caratteristiche acustiche (livello, spettro, incremento dal
rumore di fondo …) dei segnali di avvertimento (ad es. la sirena dell’antincendio) o altri suoni
utilizzati al fine di ridurre gli infortuni (ad es. l’avvisatore acustico di retromarcia dei veicoli
industriali) presenti nei luoghi di lavoro, qualora ad avviso del R-SPP o per sua esperienza, questi
segnali possano risultare mascherati dal rumore presente in azienda. Infatti, per evitare il rischio di
infortuni dovuti a tale effetto di mascheramento, i segnali di avvertimento devono sempre essere,
indipendentemente dal clima acustico presente nei luoghi di lavoro, chiaramente udibili,
discriminabili e inequivocabili.
Le regole di base per i segnali acustici sono indicate nel Titolo V del DLgs. 81/2008, mentre le
norme di riferimento sono la UNI EN 981:1998 e la UNI EN ISO 7731:2006.
2.06 - Cosa significa per il medico competente fornire “informazioni raccolte dalla
sorveglianza sanitaria, comprese…..quelle reperibili nella letteratura scientifica?”
Il medico competente deve comunicare al datore di lavoro tutte le informazione necessarie alla
valutazione del rischio ed alla attuazione delle misure per tutelare la salute e la integrità psicofisica
dei lavoratori.
Tali informazioni comprendono sia le comunicazioni relative ad eventuali alterazioni apprezzabili
dello stato di salute del singolo lavoratore che quelle relative ai risultati anonimi collettivi,
quest’ultimi comunicati per iscritto in occasione delle riunioni periodiche.
Ciò a conferma che i risultati della sorveglianza sanitaria sono elementi fondamentali da acquisire
per la valutazione del rischio e tali che, qualora documentassero alterazioni dello stato di salute di
un lavoratore attribuibili, a qualunque titolo, all’esposizione al rischio rumore, impegnerebbero il
datore di lavoro a rivedere la valutazione e le misure di prevenzione e protezione.
I risultati delle visite mediche comprensivi, nel caso di esposizione a rumore, degli esami
audiometrici e di eventuali altri accertamenti sanitari complementari, nonché le informazioni in
merito reperibili nella letteratura scientificamente validata permettono al medico competente di
contribuire alla gestione aziendale del rischio confermandone o mettendone “dinamicamente” in
discussione la sua efficacia.
2.07 - Quali sono oggi i metodi e le strumentazioni per fare una misurazione corretta del
rumore ? A quale indicazioni tecniche riferirsi ?
Nel quadro legislativo attuale il primo riferimento deve essere ai contenuti dei commi 3 e 4 dell’art.
190. Fatto salvo il rispetto delle indicazioni ivi contenute, i metodi e le strumentazioni da utilizzarsi
sono quelli indicati nella norma UNI 9432:2008 – Determinazione del livello di esposizione
personale al rumore nell’ambiente di lavoro.