2.08 - Cosa significa “incertezza delle misure”?
Si definisce incertezza lo scarto tipo di cui è affetta la misura dell’osservabile. L’incertezza di una
misura di rumore deve essere valutata sulla base di metodologie statistiche conformi alle norme di
buona tecnica. Il comma 2 dell’art. 190 stabilisce che “se a seguito della valutazione del rischio può
fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione di cui all’art. 189 sono superati, il datore di
lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti...”. Il successivo comma 4 stabilisce
inoltre che “nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto
dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica”.
È evidente che, dato che i valori limite di esposizione e i valori d’azione sono indicati nella legge in
termini di livello di esposizione giornaliera L
EX
e di
L
picco,C
, ciò di cui dovrà in realtà tener conto il
datore di lavoro nella valutazione del rischio sono le incertezze su queste quantità. Tali incertezze
devono essere calcolate con opportuni metodi a partire dalle incertezze associate alle misure dei
livelli sonori equivalenti e di picco. Una volta calcolate tali incertezze, andranno valutate al fine di
stabilire l’eventuale superamento dei valori limite e dei valori di azione cui è legata l’adozione delle
misure di tutela e sicurezza stabilite dal Capo II.
Il metodo più semplice per tener conto dell’incertezza di misura (calcolata con intervallo di
confidenza del 95%) è quello di sommarla al valor medio e di assumere le azioni di prevenzione e
protezione sul valore così ottenuto.
La nuova norma UNI 9432:2008 all’allegato C indica dei metodi per calcolare le incertezze sui
livelli di esposizione L
EX
e sui livelli di picco L
picco,C
.
2.09 - In quali occasioni occorre tener conto del prolungamento del periodo di esposizione al
rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di
lavoro?
Dal momento che i livelli di esposizione a rumore indicati nel Titolo VIII Capo II fanno riferimento
alla giornata lavorativa nominale di otto ore, ai fini di valutare il rispetto dei valori limite e di
azione, il datore di lavoro dovrà tener conto anche degli ulteriori tempi di esposizione al rumore
dovuti a lavoro straordinario e a permanenza in orari extralavorativi in locali di cui il datore di
lavoro è responsabile (vedi
Punto 2.24
).
2.10 - Alla luce delle indicazioni del DLgs.81/2008, Capo II, come deve essere strutturata e che
cosa deve riportare la Relazione Tecnica ?
Premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione del rumore da parte del
personale qualificato sono libere, si forniscono le seguenti indicazioni che evidenziano come in
larga parte la valutazione del rischio resta simile a quanto precedentemente effettuato ai sensi del
DLgs.277/91 prima e del Titolo V-bis del DLgs.626/94 poi.
Nel caso di valutazione con misurazioni la Relazione tecnica dovrà comunque indicare:
-
Premessa (ditta, date, personale qualificato, eventuale strumentazione …)
-
Layout (piantina e nomenclatura: produzione, macchine, mansioni …)
-
Valutazione della presenza delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumori
impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
-
Risultati misurazioni rumore (L
Aeq
, L
Ceq
, L
picco,C
)
-
Calcolo dei L
EX
(giornalieri/settimanali)
-
Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei DPI-u (…per L
EX
> 80 dB(A) e/o L
picco,C
> 135
dB(C))