Decreto legislatico 81/2008 - page 28

Si osservi che le banche dati di cui si tratta sono relative ai valori di emissione e che per ottenere
livelli di esposizione occorre comunque considerare i tempi di esposizione dovuti alla
organizzazione del lavoro della singola impresa.
Il caso più proprio di corretto utilizzo delle banche dati previste in questo comma è quello in fase di
redazione del PSC in quanto non essendo note le aziende che interverranno nel cantiere non è
possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore. Altri utilizzi
pertinenti sono per prevedere quali livelli di rumore saranno presenti nel caso di un nuovo
insediamento produttivo o di una sua ristrutturazione e per escludere la necessità di effettuare
misurazioni o giustificare la mancanza di una valutazione approfondita.
Sono viceversa utilizzi normalmente errati quando il ricorso alle banche dati avviene per redigere il
POS (ogni azienda, anche edile, deve disporre dei dati misurati della rumorosità delle proprie
attrezzature) e il DUVRI (in quanto il committente si interfaccia con aziende definite, che debbono
disporre dei dati misurati della rumorosità delle proprie attrezzature).
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