Decreto legislatico 81/2008 - page 34

3.12 - Informazione e formazione; quando e con quali contenuti ?
L’obbligo da parte del Datore di lavoro di provvedere alla informazione/formazione dei lavoratori
esposti a rischi derivanti da agenti fisici, come definiti all’art. 180 (comprese le vibrazioni), è
previsto dall’art. 184. Nel caso delle vibrazioni, differentemente dal rischio rumore, il Capo III non
collega tale obbligo al superamento di predeterminati valori di esposizione.
Si fornisce pertanto l’indicazione che l’obbligo della informazione/formazione degli esposti a
vibrazioni debba concretizzarsi quando la valutazione dei rischi non può concludersi con la
cosiddetta “giustificazione” di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata.
Sulla base delle norme generali contenute nel Titolo I e VIII del DLgs.81/08 si richiede che i
lavoratori esposti a vibrazioni ricevano informazioni ed una formazione adeguata con particolare
riguardo:
a)
ai risultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;
b)
al significato dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione;
c)
alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;
d)
alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;
e)
alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
f)
all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni sanitarie;
g)
alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;
h)
alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione.
Se il fornire informazioni ai lavoratori è importante per renderli consapevoli dei rischi a cui sono
esposti e coinvolgerli nell’attuazione delle soluzioni finalizzate alla prevenzione e alla riduzione
degli stessi, la formazione e in particolare l’addestramento sono indispensabili per garantire che gli
interventi preventivi, sia tecnici che procedurali, diano gli esiti voluti quando questi dipendono in
larga misura da fattori soggettivi e comportamentali.
Le tecniche di lavoro del singolo operatore possono influenzare il grado di assorbimento delle
vibrazioni: un’attrezzatura in cattive condizioni o usata in modo errato richiede uno sforzo
maggiore e quindi una maggiore esposizione da parte dell’utilizzatore.
L’addestramento è necessario per spiegare quale è l’attrezzatura e l’utensile più adatto per un certo
lavoro e qual è il modo migliore per utilizzarli così da evitare o contenere le vibrazioni.
Analogamente è indispensabile saper rilevare quando un utensile ha bisogno di manutenzione e di
equilibratura, quando utilizzare i DPI, come deve essere organizzato in modo ergonomico il posto di
lavoro, quale postura è più opportuna, quali sintomi o disturbi segnalare al medico competente.
La formazione su questi aspetti necessita di metodi che vanno oltre gli interventi di aula, quali la
simulazione in campo, l’accostamento con colleghi esperti, la verifica strumentale, la formulazione
di istruzioni operative per ogni lavorazione o macchina che espone a rischio.
I principali soggetti coinvolti in questa opera sono l’R-SPP e il MC che dovranno avere cura di
attivare questi interventi rivolti ai lavoratori esposti particolarmente all’assunzione, in occasione del
cambio di mansione, dell’assegnazione di una nuova attrezzatura di lavoro, dell’introduzione di
interventi tecnici organizzativi o procedurali volti alla riduzione del rischi, della consegna dei DPI e
nel corso degli accertamenti sanitari.
3.13 - Quando estendere il controllo sanitario al di sotto dei valori di azione ?
All’art. 204 comma 2 del DLgs. 81/08 viene detto che i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche a
livelli inferiori a quelli di azione possono essere altresì sottoposti a sorveglianza sanitaria, a giudizio
del medico competente, quando si verificano una o più delle seguenti condizioni, ossia che vi sia un
probabile nesso causale tra l’esposizione a vibrazioni e la malattia o gli effetti nocivi, al fatto che
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