Decreto legislatico 81/2008 - page 30

tipicamente impulsivo, vuoi per la scarsa disponibilità attuale di dati sperimentali, paiono più
indicati percorsi valutativi basati sui metodi che rilevano tali effetti (come ad esempio, la check-list
OCRA o la check-list OSHA).
3.05 - Come deve essere eseguita la valutazione del rischio vibrazioni nelle aziende che non
hanno esposti al di sopra del valore d’azione ?
La valutazione del rischio di esposizione a vibrazioni deve sempre iniziare dal primo step
valutativo: identificare i pericoli.
Qualunque processo valutativo deve iniziare quindi con:
1.
la ricognizione delle attrezzature e dei mezzi che possono comportare un rischio da
vibrazioni;
2.
la ricognizione, attraverso i libretti di manutenzione e d’uso, di indicazioni sulle vibrazioni;
3.
la valutazione dei tempi di esposizione mediante l’osservazione dei metodi di lavoro.
L’analisi degli elementi indicati permette di fornire una prima risposta al requisito della valutazione
previsto all’articolo 202 comma 5 del DLgs.81/2008 della necessità di tener conto di “livello, tipo e
durata dell’esposizione”: solo da risultati che dimostrano palesemente esigui i fattori considerati è
possibile terminare la valutazione del rischio con il ricorso alla “giustificazione” (indicativamente si
considerino valori di A(8) al di sotto di 1 m/s
2
per HAV e 0,25 m/s
2
per WBV).
La “giustificazione” deve riportare le evidenze dei fattori considerati e deve essere inserita nel
Documento di Valutazione di cui all’articolo 28 così come previsto dal comma 3 dell’articolo 181
del DLgs.81/2008.
Qualora non sia possibile escludere la presenza di un rischio di esposizione dei lavoratori è
necessario continuare il processo di valutazione del rischio secondo quanto previsto all’articolo 202.
3.06 - Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai dati misurati sul
campo della banca dati vibrazioni (BDV) e come bisogna utilizzare tali dati ?
La valutazione del rischio nel caso si tratti di vibrazioni mano – braccio richiede la conoscenza
dell’accelerazione emessa da quella specifica macchina nelle condizioni operative di impiego e con
i materiali abitualmente lavorati. Per l’esposizione a vibrazioni al corpo intero le variabili
normalmente da considerare sono il tipo di fondo (più o meno irregolare), lo stile di guida (velocità
d’utilizzo) ed il sedile.
Pertanto si dovranno utilizzare i dati rilevati sul campo della BDV, consultabile sul sito
, solo se ci si trova in condizioni espositive sostanzialmente analoghe a quelle
descritte (stesso utensile/macchina nelle stesse condizioni operative) e comunque solo nei termini
ammessi dagli autori della BDV stessa. I valori presenti nella BDV non considerano condizioni
estreme (es.: piazzali molto sconnessi) e sono riferiti ad attrezzature soggette ad un programma di
manutenzione adeguato, cui si raccomanda di sottoporre le attrezzature e le macchine.
Qualora si ritrovino più valori di accelerazione misurati nelle condizioni in esame si suggerisce
cautelativamente di utilizzare i valori più elevati.
Infine si sottolinea che ai fini della valutazione del rischio è necessario prendere in esame anche
altri fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità espositive che concorrono
all’incremento del rischio, di cui all’art.202 punto 5, che possono essere valutati solo tramite
osservazione diretta delle condizioni di lavoro in campo.
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