Decreto legislatico 81/2008 - page 33

Se la determinazione dei livelli di esposizione al rischio è avvenuta a partire dai dati misurati sul
campo ed inseriti nelle banche dati di Regioni o ISPESL, oltre alla fonte (banca dati utilizzata)
dovrà riportare:
nel caso HAV: l’attrezzatura, l’utensile ed il supporto cui la misura utilizzata fa riferimento;
nel caso WBV: la macchina o attrezzatura, il tipo di sedile, le condizioni del fondo e la
velocità d’utilizzo cui la misura utilizzata fa riferimento.
La determinazione dei livelli di esposizione al rischio avvenuta a partire dai dati forniti dai
produttori dovrà riportare:
il dato indicato dal produttore;
il fattore correttivo utilizzato.
La determinazione dei livelli di esposizione al rischio avvenuta a partire da misure condotte sulle
proprie macchine/attrezzature dovrà riportare:
indicazioni sulla strumentazione utilizzata (marca, modello, taratura);
una tabella riportante per ogni rilievo strumentale, marca e modello dell’attrezzatura di
lavoro, le condizioni di utilizzo dell’attrezzatura da parte dell’operatore, le condizioni di
lavoro durante le quali la misura è stata effettuata, le condizioni e la durata della misura,
l’errore associato ad ogni misura.
La Relazione si concluderà con l’attribuzione dell’A(8) a ciascuno dei lavoratori “non giustificati”,
con la loro classificazione nelle fasce previste dal DLgs.81/2008 (i “giustificati”, gli esposti a meno
del valore d’azione, gli esposti oltre il valore d’azione), con gli elementi richiesti dall’art.202
comma 5 (tra i quali ricordiamo: la presenza di esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti
ripetuti; gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni
con il rumore, l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; condizioni di lavoro particolari, come le
basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e
del rachide) e con le indicazioni specifiche per la riduzione del rischio in applicazione dell’art.203
compresa l'indicazione dell’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione alle vibrazioni.
Le eventuali carenze della Relazione Tecnica andranno successivamente superate nel Documento di
valutazione del rischio; si raccomanda pertanto ai Datori di lavoro (responsabili del processo di
valutazione) di esplicitare con chiarezza il mandato al personale qualificato (particolarmente se
esterno) e di verificarne i contenuti della prestazione.
3.11 – Quali elementi informativi devono essere presenti nel programma delle misure tecniche
e organizzative ex art.5, comma 2, quando si superano i 2,5 o gli 0,5 m/s
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?
Il programma delle misure tecniche ed organizzative ex art.203, comma 2, deve essere presente nel
documento di valutazione di tutte le aziende che hanno esposti al di sopra dei valori di azione.
Come prima indicazione si consiglia che contenga almeno i seguenti elementi:
-
elenco delle attività per le quali vi è il superamento dei valori di azione, descritti tanto con i
livelli di accelerazione presenti che per i tempi di esposizione a tali livelli;
-
misure tecniche e/o organizzative che si intendono adottare;
-
risultati attesi a seguito delle suddette misure in termini di A(8);
-
tempi di attuazione di ogni singola misura;
-
funzione aziendale e persona incaricata dell’attuazione della singola misura;
-
modalità di verifica dei risultati;
-
data e risultati della verifica.
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