Decreto legislatico 81/2008 - page 43

4.07 - Gli apparecchi che dichiarano il rispetto delle norme di compatibilità elettromagnetica
possono essere “giustificati” ?
In generale, no.
Le norme di compatibilità elettromagnetica prescrivono vincoli sull’immunità degli apparati ai
campi elettromagnetici (cioè la capacità di funzionare correttamente anche in presenza di disturbi
elettromagnetici) e sull’emissione degli apparati stessi ai fini della prevenzione di
malfunzionamenti su altre attrezzature utilizzate in prossimità dell’apparato.
I vincoli sulle emissioni, in particolare, non garantiscono automaticamente il rispetto dei limiti per
la protezione della salute umana, a meno che tale aspetto non sia esplicitamente riportato nella
norma di prodotto.
4-08 - Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio ?
L’articolo 209 del DLgs.81/08 precisa che “
il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura
o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori….”
in conformità alle
norme CENELEC. Finché tali norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni
lavorative, il datore di lavoro è indirizzato ad adottare
“le specifiche buone prassi individuate od
emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene
del lavoro, o, in alternativa, quelle del CEI, tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione
indicati dai fabbricanti delle attrezzature
.” L'articolo 181 si riferisce, più in generale, alle buone
prassi secondo la definizione dell'articolo 2 del decreto 81/2008.
Allo stato attuale il CENELEC sta lavorando a vari documenti, ma finora ha pubblicato solo il
seguente:
-
EN 50100 “Measurement procedures of magnetic field levels generated by electronic and
electrical apparatus in the railway environment with respect to human exposure”
Esistono anche le seguenti norme messe a punto dal CENELEC nel quadro dell’applicazione della
Raccomandazione 519/1999 per la protezione della popolazione:
-
CEI EN 50392: Norma generica per la dimostrazione della conformità degli apparecchi
elettronici ed elettrici ai limiti di base relativi all’esposizione umana ai campi elettromagnetici (0
Hz – 300 GHz);
-
CEI EN 50364: Limitazione dell’esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da
dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz-10 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici
antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) e in applicazioni
similari;
-
CEI EN 50371: Esposizione umana ai campi elettromagnetici(10 MHz-300 GHz)- Norma
generica per dimostrare la conformità di apparecchi elettronici di bassa potenza ai limiti di base
fissati per la popolazione;
-
CEI EN 62311: Valutazione degli apparecchi elettronici ed elettrici in relazione ai limiti di base
per l’esposizione umana ai campi elettromagnetici ( 0 – 300 GHz).
Va segnalato che anche la Commissione Europea ha affidato ad un gruppo di esperti la redazione di
una
non-binding guide
sulla valutazione del rischio occupazionale dai campi elettromagnetici, che
dovrebbe essere disponibile nel giro di pochi mesi.
La legislazione prevede in sostanza che la valutazione possa essere effettuata a partire da varie fonti
informative, la prima delle quali si ritiene debba essere quella degli elenchi (white & black list)
ripresi da norme di validità riconosciuta e dei dati forniti dai produttori. Altre fonti informative
utilizzabili per un primo livello di valutazione sono indicazioni bibliografiche o anche banche-dati,
purché ben riferibili alle situazioni oggetto di indagine.
Solamente nel caso che la valutazione debba proseguire si renderà necessario il ricorso alle
misurazioni dei livelli di esposizione ed, ulteriormente, al calcolo dei parametri dosimetrici.
I riferimenti elettivi per la valutazione e misura sono attualmente le due guide del CEI:
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...101
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