Decreto legislatico 81/2008 - page 52

4.21 - Quali i contenuti della informazione e formazione?
I lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere informati sugli esiti della valutazione
del rischio CEM in azienda, sul significato dei limiti di esposizione e dei valori di azione nonché dei
potenziali rischi associati all’esposizione.
L’informazione, che deve comunque sempre includere nozioni sulle condizioni che possono
comportare particolare suscettibilità e in particolare un avviso ai soggetti portatori di dispositivi o
protesi mediche impiantate finalizzati alla segnalazione dei possibili rischi per la salute, ed alla
richiesta da parte del lavoratore di visita di idoneità specifica alla mansione, deve fare particolare
riferimento a:
livelli di esposizione delle diverse mansioni e attività;
classificazione delle aree, con chiara identificazione di quelle che possono esporre i lavoratori a
livelli superiori a quelli previsti per la popolazione, quelle dove si superano i livelli di azione ed
infine quelle non adatte ai lavoratori particolarmente sensibili;
controindicazioni specifiche all’esposizione (elencazione delle condizioni di salute che
consentono di classificare un lavoratore come “particolarmente sensibile”) e conseguente
necessità di segnalazione al medico competente di tali condizioni;
indicazione delle modalità per l’accesso, su richiesta del lavoratore, alla sorveglianza sanitaria.
I lavoratori professionalmente esposti a CEM dovranno essere formati sulle misure di sicurezza da
adottare al fine di prevenire i rischi per la salute e sicurezza specifici associati all’esposizione. In
particolare i lavoratori che si trovino ad operare presso aree classificate a rischio di esposizione
dovranno ricevere adeguata formazione sugli opportuni accorgimenti e modalità operative da
adottare al fine di:
prevenire il superamento dei livelli d’azione;
uso e manutenzione dei DPI;
uso e manutenzione dei dispositivi di segnalazione di allarme;
procedure e norme comportamentali idonee a ridurre al minimo l’esposizione.
4.22 - Da quali livelli di esposizione far partire la sorveglianza sanitaria ?
I riferimenti legislativi da tenere in considerazione per una risposta al quesito sono i seguenti:
1)
le misure per la protezione dei lavoratori dai rischi da esposizione a CEM previste nel Capo
IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 costituiscono il recepimento della Direttiva Europea
2004/40/CE, e riguardano la prevenzione e protezione dagli effetti nocivi a breve termine
(art. 206, DLgs.81/2008, Campo di applicazione) (vedi anche punto 4.2);
2)
esiste la necessità di una particolare tutela nei confronti del rischio di effetti sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili, come definito nell’art. 209 del Capo
IV per quanto specificamente i CEM, ma previsto, in termini generali, nel Capo I del Titolo
VIII (Principi Generali, art.183, DLgs.81/2008);
3)
la sorveglianza sanitaria è definita (art. 2 comma 1 lettera m del DLgs.81/2008) “insieme
degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in
relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa” e secondo l’art. 41 comma 1 dello stesso
provvedimento “… è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa
vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’art. 6; b) qualora il
lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
lavorativi.
Con queste premesse, nel quadro legislativo attuale caratterizzato dalla non vigenza del Capo IV del
Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma dalla vigenza dei Principi Generali affermati nel Capo I dello
stesso Titolo (al proposito, vedi anche il punto 4.1), si ricorda al medico competente, se previsto ex
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