art.41 comma 1 del medesimo decreto legislativo, di effettuare accertamenti sanitari mirati al
rischio:
a) ai lavoratori individuati come particolarmente sensibili;
b) ai lavoratori per i quali è stata rilevata una elevata esposizione a campi elettromagnetici,
indicativamente al di sopra dei valori di azione e sussista il rischio che siano superati i valori
limite di esposizione previsti dal Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008.
Nel caso di lavoratori occupati in aziende ove non è incaricato alcun medico competente, a fronte di
una loro sollecitazione a considerare la loro specifica condizione di rischio, il datore di lavoro può
avvalersi del percorso indicato dall’art.5, comma 3, della legge 300/70 (Commissioni mediche
pubbliche). Va evidenziato che una corretta e completa informazione e formazione dei lavoratori
(vedi punti
4.20
e
4.21
), specie per quanto riguarda le condizioni di particolare suscettibilità (vedi
punto
4.24
), è presupposto essenziale affinché il lavoratore possa evitare danni alla propria salute,
soprattutto in assenza di sorveglianza sanitaria.
4.23 - Quale il ruolo della segnaletica e della delimitazione delle aree ?
La segnaletica di identificazione della presenza di campi elettromagnetici entra in gioco, ai sensi
dell’art.210, comma 2 del DLgs. 81/2008 (ma anche dell’Allegato XXV, Punto 3.2, richiamato
dall’art. 163 dello stesso DLgs.), nel caso in cui vi sia un’area in cui i lavoratori possono essere
esposti a campi elettromagnetici che superano i valori d’azione.
In questo caso, l’area va indicata tramite l’apposita segnaletica (Figura 1), e l’accesso alla stessa va
limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista un rischio di superamento dei valori limite
di esposizione.
Figura 1: segnaletica di presenza di radiazioni elettromagnetiche che possono generare condizioni di
esposizione non accettabili.
Lo stesso articolo chiarisce che l’obbligo di indicazione con la segnaletica non sussiste nel caso in
cui, nella valutazione dei livelli di campo elettromagnetico, il datore di lavoro dimostri che:
1)
i valori limite di esposizione non sono superati;
2)
possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.
Tutto ciò va adattato alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio: nel caso
in cui, ad esempio, siano presenti tra i lavoratori portatori di pacemaker o di altri apparati
elettromedicali, il cui funzionamento possa essere compromesso da livelli di campo anche inferiori
ai valori d’azione, bisognerà indicare con adeguata segnaletica le aree a rischio, e limitarne
l’accesso ai suddetti lavoratori.
Oltre agli aspetti visti fin qui, lo standard CENELEC EN 50499 individua in appendice una
procedura facoltativa per la zonizzazione dell’azienda.
Tale procedura, che prevede di definire tre tipologie di zone di seguito meglio specificate, può
essere utile a identificare e/o limitare gli accessi a parti di un’azienda in funzione della possibilità di
essere esposti a determinati valori di campo.
Le zone sono in particolare così determinate:
Zona 0 = zona in cui i livelli di esposizione rispettano i limiti nazionali per la popolazione, oppure
in cui tutte le sorgenti sono tra quelle giustificabili a priori.