Decreto legislatico 81/2008 - page 38

4) Sul Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Campi elettroma-
gnetici
Con la pubblicazione della direttiva 2008/46/CE che rinvia al 30/04/2012 i termini di recepimento
della direttiva 2004/40/CE, l’Unione europea ha preannunciato una rivalutazione completa
sull’impatto sociale ed economico di tale direttiva, finalizzata all’eventuale presentazione di una
proposta di revisione. E’ pertanto possibile che il Capo IV, la cui entrata in vigore secondo l’art.306
è prevista per il 30/04/2012, venga aggiornato alla luce delle nuove risultanze.
In questo contesto quanto a seguito riportato intende fornire una prima serie di indicazioni
operative, suscettibili di perfezionamento, che orienti gli attori aziendali della sicurezza ad una
risposta corretta all’esigenza di valutazione del rischio comunque prevista dagli artt.28 e 181 del
DLgs.81/2008. Pertanto, anche considerato che le indicazioni desumibili dal capo IV del Titolo VIII
sono in linea con gli orientamenti protezionistici internazionali maggiormente accreditati (ICNIRP,
OMS), si ritiene utile riferirsi al Capo IV del Titolo VIII del TU anche tenuto conto del richiamo
alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all’art.181.
4.01 - Da quando il Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008
è pienamente in vigore?
Con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico e stante l’emanazione
della direttiva 2008/46/CE, l’applicazione degli specifici principi di prevenzione e protezione
previsti dal Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 ha subito uno slittamento temporale di 4 anni
e l’entrata in vigore è prevista per il 30/04/2012.
Si sottolinea tuttavia il principio generale di cui all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente
agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la
salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai
quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure
preventive e protettive per minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, con lo slittamento al 30/04/2012, fino a tale
data non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti
dal Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i
principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII.
4.02 - Quali sono gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che si vogliono prevenire ?
Le misure previste dal Titolo VIII del DLgs.81/2008
sono specificamente mirate alla protezione
dagli effetti certi che hanno una ricaduta in termini sanitari (“
rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla
circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto”
). Si tratta
degli effetti conosciuti di tipo deterministico, di cui cioè esiste, ed è stata definita, una soglia di
insorgenza, e la cui gravità può variare in funzione dell’intensità dell’esposizione (DLgs.81/2008,
art. 206 comma 1). Invece, la norma non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine,
per i quali mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità, né i rischi
conseguenti al contatto con i conduttori in tensione (art. 206, comma 2) questi ultimi già coperti
dalle norme per la sicurezza elettrica.
Le correnti indotte citate nel testo sono essenzialmente dovute ai CEM a bassa frequenza (fino a 10
MHz), e possono indurre vari effetti avversi principalmente a carico del sistema cardiovascolare
(aritmie, fibrillazione, asistolia, ecc.) e nervoso (contrazione neuromuscolare, induzione di lampi
luminosi nel campo visivo noti come magnetofosfeni, o altri). L’assorbimento di energia è
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