Decreto legislatico 81/2008 - page 29

3) Sul Capo III del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Vibrazioni
3.01 – Cosa si intende per “valori limite di esposizione su periodi brevi” di cui all’art.201 del
DLgs.81/2008 ?
I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s
2
per HAV e 1,5 m/s
2
per WBV) sono valori
che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio ed sono desunti dalle prime versioni della
direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che
utilizzavano il termine “… in pochi minuti”.
Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori R.M.S., in attesa di ulteriori
approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per “periodi brevi” si debba intendere un
valore di a
w
che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle
grandezze in indagine.
Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per
HAV e almeno 3 minuti per WBV.
3.02 - Cosa caratterizza il personale qualificato che deve garantire la valutazione e la
misurazione ?
Il personale qualificato risulta tale se in grado di effettuare la valutazione del rischio sulla base dei
requisiti previsti dall’art.202 e di redigere una relazione tecnica completa ed esaustiva secondo i
requisiti imposti dal DLgs.81/2008.
I requisiti di carattere generale che si intende debba possedere il “personale qualificato” sono quelli
definiti al
Punto 1.05
.
Nello specifico per quanto riguarda il rischio da esposizione a vibrazioni si suggerisce di giudicare
il personale qualificato in termini di competenza nell’applicare le norme di buona prassi,
conoscenza delle tecniche e metodi di misura, conoscenza e capacità di utilizzo della
strumentazione adeguata secondo i requisiti previsti dall’art.202 e dalle norme tecniche di
riferimento quali UNI ISO 2631-1:2008 e UNI EN ISO 5349:2004.
3.03 - Cosa significa per chi fa la valutazione del rischio il “tener conto……. dei lavoratori
particolarmente sensibili alle vibrazioni” ?
Si veda quanto indicato al
Punto 2.03
3.04 - Il Capo III del Titolo VIII del DLgs.81/2008 si applica anche alle lavorazioni manuali ?
Si. Dal punto di vista giuridico nulla nella legge limita il campo di applicazione del Capo III del
Titolo VIII del DLgs 81/2008 su questo versante, che si applica tanto ai casi nei quali gli operatori
ricevono l’energia meccanica dal pezzo in lavorazione quanto al caso in cui l’energia entra al
sistema mano-braccio dall’impugnatura di utensili manuali.
Dal punto di vista della valutazione del rischio queste situazioni ammettono tuttavia approcci
diversificati in relazione ai possibili effetti attesi.
Nel primo caso la valutazione si incentra in primo luogo sulla determinazione dell’A(8).
Nel secondo caso, ove invece prevale l’effetto in termini di sovraccarico biomeccanico dell’arto
superiore, vuoi per la scarsa efficacia di A(8) a descrivere la pericolosità di un fenomeno
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