Decreto legislatico 81/2008 - page 36

se la macchina è dotata di cabina per il posto di guida, quest'ultima deve essere progettata,
costruita e/o attrezzata in modo da ridurre le vibrazioni (punto 3.2.1.);
il sedile deve essere progettato per ridurre le vibrazioni al livello più basso ragionevolmente
possibile (punto3.2.2.);
nelle istruzioni per l’uso vanno infine indicate (punto 3.6.3.):
- per HAV il valore di a
wsum
quando superi 2,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s²,
occorre indicarlo;
- per WBV il valore di a
wmax
quando superi 0,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 0,5
m/s², occorre indicarlo.
I precedenti RES del posto di guida e dei sedili si applicano anche alle macchine non mobili adibite
ad operazioni di sollevamento (punto 4.2.1.1. e 4.2.1.2.).
3.16 – Come interpretare le deroghe previste dal comma 3 dell’art.306?
L’art.306, comma 3, secondo periodo, del DLgs.81/2008 evidenzia che la deroga all’obbligo del
rispetto dei valori limite di esposizione (fino al 6 luglio 2010) vale esclusivamente per le
attrezzature di lavoro, messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007, per le
quali risulti comprovato che non è possibile il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto
del progresso tecnico (vale a dire che sono state acquistate secondo lo stato dell’arte di quel
momento) e delle misure organizzative (effettivamente) messe in atto. Le misure organizzative
messe in atto devono essere quelle concretamente attuabili.
L’art.306, comma 3, del DLgs.81/2008 al terzo periodo proroga l’entrata in vigore dell’obbligo del
rispetto del valore limite di esposizione alle vibrazioni per il settore agricolo forestale al 6 luglio
2014, fermo restando che sia comprovata l’impossibilità in relazione al progresso tecnico ed alle
misure organizzative concretamente attuabili. Tutti gli altri obblighi previsti dal Capo III sono
comunque in vigore.
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