3.08 – Ai fini della valutazione del rischio, quando occorre misurare l’esposizione alle
vibrazioni ?
La misurazione dei valori di accelerazione relativi alle diverse fasi lavorative eseguite nell’ambito
della propria attività va eseguita quanto meno in tutti quei casi in cui non sia possibile utilizzare i
dati reperibili nella BDV o i dati di certificazione.
Per le stime di rischio effettuate mediante misurazione in campo, fermo restando che esse vanno
effettuate da personale qualificato con attrezzature e metodologie adeguate, si ricorda che queste
rappresentano una stima più precisa dell’effettiva esposizione del lavoratore a patto che l’incertezza
della misura sia opportunamente controllata e statisticamente documentata mediante serie di misure
ripetute nelle differenti condizioni di impiego del macchinario. In tali condizioni le misurazioni
costituiscono il metodo di riferimento, anche in caso di contenzioso.
La misurazione delle vibrazioni serve anche per verificare se il programma di manutenzione del
parco macchine (es.: sedili, ammortizzatori) è efficace e nel caso ridefinirne programmazione e
specificità.
Si ricorda infine che la sola misurazione dell’esposizione, per quanto accurata e precisa, non è di
per sé un indicatore esaustivo del rischio vibrazioni, in quanto, ai fini della valutazione del rischio, è
sempre necessario prendere in esame anche altri fattori, quali posture e modalità espositive che
concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 punto 5, tramite osservazione diretta delle
condizioni di lavoro.
3.09 - Quale strumentazione deve essere utilizzata per le misurazioni e quali requisiti di
qualità deve rispettare ?
La strumentazione deve essere conforme a quanto richiesto dalle norme UNI EN ISO 5349-1:2004
e UNI EN ISO 5349-2:2004 per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e UNI ISO
2631-1:2008 per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) ed alle norme tecniche ivi
richiamate.
La strumentazione deve essere calibrata prima e dopo ogni serie di misure con un calibratore
conforme alla norma UNI EN ISO 8041:2005. Le tarature devono avvenire presso laboratori SIT
(Sistema Italiano di Taratura) o EA (European Cooperation for Accreditation), con periodicità
biennale.
3.10 - Alla luce delle indicazioni del DLgs.81/2008 come deve essere strutturata e che cosa
deve riportare la Relazione Tecnica ?
Premesso che le modalità di presentazione dei risultati della valutazione delle vibrazioni sono
assolutamente libere, a seguito si fornisce uno schema di riferimento per la stesura della Relazione
Tecnica basato sul presupposto che ogni azienda debba valutare il rischio e che con una o più delle
3 modalità indicate dal DLgs.81/2008 (giustificazione, stima, misura) classifichi tutti i propri
occupati nelle diverse fasce che il decreto propone.
Si consideri poi che la Relazione Tecnica dovrà prevedere due Capitoli distinti, uno per HAV e
l’altro per WBV pur con contenuti sostanzialmente analoghi.
La Relazione Tecnica, così come il processo valutativo, dovrà sempre iniziare identificando le
sorgenti (attrezzature/macchine) di vibrazioni con le relative modalità d’uso e gli esposti e indicare
il nominativo e la qualificazione della persona che ha redatto la relazione tecnica ed effettuato la
valutazione del rischio.
La valutazione che si conclude con la “giustificazione” di mancati ulteriori approfondimenti dovrà
riportare la lista di controllo o la modalità gestionale utilizzata.