Decreto legislatico 81/2008 - page 9

Le prime sono le norme tecniche nazionali (UNI, CEI) e internazionali (CEN, ISO), mentre le
seconde sono definite all’art. 2 comma 1 punto v) come “soluzioni organizzative o procedurali
coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. È interessante notare come
tali buone prassi debbano essere elaborate e raccolte dalle Regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli
Organismi paritetici di cui all’art. 51 ed essere validate dalla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro previa istruttoria tecnica dell’ISPESL.
Posto che il datore di lavoro deve sempre considerare l’effetto del rischio sulla salute dei lavoratori
tenendo conto dell’evoluzione tecnica in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e dato che le
buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le
norme tecniche, è consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia
disponibilità.
In attesa che la Commissione consultiva inizi la sua attività di verifica e validazione delle proposte
di buone prassi si fornisce l’indicazione di riferirsi, per quanto riguarda i rischi da microclima, alle
Linee Guida Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro
prodotte dal
Coordinamento Tecnico delle Regioni e dall’ISPESL che per gli aspetti metrologici rimanda alle
diverse norme tecniche UNI (ad esempio la UNI EN ISO 7933 per ambienti caldi, a rischio di
ipertermia, o la UNI EN ISO 11079 per ambienti freddi, a rischio di ipotermia) esistenti
sull’argomento.
Per gli ultrasuoni e gli infrasuoni il riferimento indicato è invece alle
Linee Guida per la
Valutazione del rischio rumore
, anch’esse prodotte dall’ISPESL e dal Coordinamento Tecnico delle
Regioni .
Per quanto riguarda le atmosfere iperbariche, esse hanno un riferimento normativo solo nel DPR
321/56 relativamente ai cassonisti. In tale decreto le procedure di decompressione sono rimaste alle
conoscenze degli anni ’50, mentre attualmente si sono molto evolute. La valutazione del rischio
relativamente alle atmosfere iperbariche si fa raccogliendo i dati della compressione che si intende
fare (pressione relativa o assoluta, durata e tipo di miscela respiratoria impiegata) e dell’attività che
si vuole svolgere (attività fisica moderata, mediamente intensa o intensa) e della procedura di
decompressione che si intende adottare. Esistono tabelle e computer per elaborare la procedura di
decompressione. Si deve stabilire quale tabella si intende utilizzare o quale computer (marca e
modello identificano anche il modello decompressivo utilizzato) e quindi si deve garantire la
disponibilità di tutto quanto occorre per rispettare tale procedura decompressiva.
Oltre a quanto detto relativamente alle procedure di decompressione entrano nella valutazione del
rischio anche le risorse messe a disposizione dei lavoratori, quali camere di decompressione,
presenza di medico iperbarico sul luogo, presenza del tecnico iperbarico per far funzionare la
camera, possibilità di trasporto veloce presso un vicino centro iperbarico dotato di camera per la
ricompressione terapeutica. Maggiori sono le dotazioni di sicurezza più ampio può essere il margine
di sicurezza della procedura di decompressione.
1.04 – Relativamente ai campi elettromagnetici ed alle radiazioni ottiche artificiali, dove
insistono i Capi IV e V che entrano in vigore rispettivamente il 30 aprile 2012 ed il 26
aprile 2010, quali obblighi sono in vigore e da quali date ?
Si tratta essenzialmente dell’obbligo alla valutazione dei rischi (facendo ricorso alle norme di buona
tecnica ed alle buone prassi) inteso come processo finalizzato ad individuare le adeguate misure di
prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Tale obbligo è già in vigore.
Per quanto attiene invece agli obblighi specifici di cui ai Capi IV e V del Titolo VIII, questi non
saranno né richiedibili né sanzionabili fino alle rispettive date di entrata in vigore.
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