Linee di indirizzo - page 105

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delle risorse totali, pari a circa 360 milioni di euro, da destinare a progetti
finalizzati a realizzare e/o potenziare lo sviluppo di specifiche modalità
organizzative per il miglioramento della rete di assistenza territoriale
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Accordo del 27 luglio 2011
, a integrazione del precedente, sono state individuate
linee di indirizzo in materia di “continuità delle cure in un sistema integrato:
modelli organizzativi 118 e Continuità Assistenziale”. L’Accordo fornisce indicazioni
per la predisposizione, da parte delle Regioni, di progetti “finalizzati a realizzare
e/o potenziare lo sviluppo di modalità organizzative che consentano l’integrazione
tra i Servizi di Emergenza-Urgenza (118) e di Continuità Assistenziale (CA - ex
Guardia Medica) anche al fine di superare la frammentarietà degli interventi e
assicurare risposte adeguate ai bisogni del cittadino sin dalla fase di accesso
telefonico ai servizi sanitari ( nelle 24 ore per 7 giorni a settimana).
Compiti e funzioni dei MMG
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Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale (ACN) 29 luglio 2009:
prevede che al fine di espletare i suoi compiti e funzioni il medico svolga la propria
attività facendo parte integrante di un’aggregazione funzionale territoriale di MMG
(art. 26 bis) e operi all’interno di una specifica Unità
Complessa di Cure Primarie
(UCCP), quando attivata (art. 26 ter), che può comprendere la collaborazione
anche di altri operatori sanitari e sociali.
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Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale (ACN) 8 luglio 2010
:
fornisce indicazioni per il processo di consolidamento delle strutture organizzative
istituite con il precedente Accordo e prevede tra l’altro, l’assunzione, tra i compiti
del MMG, dell’obbligo di trasmettere e rendere disponibile, tramite la rete
informatica predisposta dalla Regione, i dati relativi al “
patient summary
, quale
strumento di riepilogo informativo sintetico del profilo sanitario di ciascun assistito
in carico.
Emergenza sanitaria
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In base alla normativa vigente (Linee guida n.1/1996, in applicazione del DPR
27.3.1992”Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei
livelli di assistenza sanitaria di emergenza” - G.U. 31.3. 1992, n. 76), gli
interventi di emergenza sanitaria sono garantiti sul territorio nazionale da un
complesso di servizi (e prestazioni) di urgenza ed emergenza adeguatamente
articolati a livello territoriale e ospedaliero, che comprende: il Sistema di allarme
sanitario (118), collegato con le Centrali Operative, il sistema territoriale di
soccorso e la rete dei servizi e presidi ospedalieri.
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