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richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche
periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente”;
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decreto legislativo 15 maggio 1997, n. 127,
recante
"Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo", ed in particolare l’articolo 2, comma 5, stabilisce che i Comuni
favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti
tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni,
nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla
riservatezza delle persone, e che tale trasmissione possa avvenire attraverso
sistemi informatici e telematici;
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decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie
ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei Comuni, con la
Conferenza Stato - città ed autonomie locali” all’articolo 6, comma 1, prevede che
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possa concorrere a favorire l’interscambio di dati
ed informazioni sull’attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali
e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
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decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l’articolo 6, prevede
che i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite dal
medesimo decreto legislativo a Regioni ed enti locali o ad organismi misti sono
esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le
amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale;
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schema di convenzione tra il Ministero dell’interno e le Regioni per il collegamento
all’Indice Nazionale delle Anagrafi,
approvato in sede di Conferenza Unificata, nella
seduta del 10 febbraio 2011 (Rep. Atti n. 14/CU), ai sensi dell’articolo 6, comma
2, e 9, comma 2, lett. e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
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decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
e successive modificazioni e integrazioni; ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettera b), del citato d.lgs, per finalità di rilevante