Decreto legislatico 81/2008 - page 79

Figura 25.3
Figura 25.4
Se in un’area sono presenti una o più sorgenti laser, l’area, secondo la norma CEI EN 60825-1,
viene suddivisa in “Zone” come di seguito indicato:
Zona Laser Controllata (ZLC) = zona dove la presenza e l’attività delle persone al suo interno
sono regolate da apposite procedure di controllo al fine della protezione dai rischi da radiazione;
Zona Nominale Rischio Oculare (ZNRO) = zona all’interno della quale l’irradiamento o
l’esposizione energetica del fascio supera l’esposizione massima permessa (EMP) per la cornea;
essa include la possibilità di errato puntamento accidentale del fascio laser. Se la ZNRO
comprende la possibilità di visione assistita otticamente, viene detta “ZNRO estesa”.
La ZNRO è inclusa all’interno della ZLC.
Se l’area è delimitata da pareti fisiche di qualsiasi natura che risultano una barriera per la radiazione
laser, eventualmente incidente la ZLC può coincidere con la superficie individuata da tali pareti;
diversamente deve essere implementato un accesso regolamentato all’interno della ZLC e della
ZNRO.
5.26 - Quali sono le ricadute della legislazione sulla prevenzione e protezione dai rischi delle
ROA sui DUVRI e sui PSC/POS ?
Nel Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all’art.26, comma 3, del
D.Lgs 81/08, il datore di lavoro committente indicherà innanzitutto i luoghi e i tempi di lavoro nei
quali i lavoratori potrebbero essere esposti a ROA e preciserà le misure di prevenzione e protezione
da adottare (limitazione della durata delle esposizioni, attuazione di sfasamenti temporali o spaziali
per evitare possibili interferenze, allontanamento dei lavoratori dalle sorgenti ROA, segregazione
delle sorgenti ROA, impiego di adeguati DPI, …).
Il tema dei rischi interferenti è particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori
che, anche in regime di sub-appalto, svolgono mansioni che prevedono la condivisione del sito e lo
svolgimento di attività contigue in presenza di almeno una sorgente ROA. Al fine di una
valutazione completa del rischio si raccomanda che il datore di lavoro committente si rapporti con
le singole ditte esecutrici per ottenere informazioni sulle complessive emissioni delle sorgenti ROA,
da trasferire all’interno del DUVRI.
Nel caso in cui sia evidenziata la presenza di esposizioni a ROA anche di bassa entità ma
interferenti, il datore di lavoro committente ne darà ugualmente comunicazione all’interno del
DUVRI al fine di prevenire qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti
appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.
Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP), all’atto
dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC; art.100, DLgs.81/2008), dovrà:
- prendere in considerazione le sorgenti ROA che saranno poste in prossimità o all’interno
dell’area del cantiere (ad es.: laser, stazioni di saldatura, stazioni di taglio metalli al plasma)
valutandone i valori espositivi per i lavoratori;
-
descrivere, in caso di esposizione dei lavoratori a ROA, le prescrizioni operative, le misure
preventive e protettive da adottare, comprese le modalità per la loro verifica;
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