1) descrizione del tipo di ROA utilizzate nel lavoro in oggetto;
2) definizione, entità e significato dei valori limite di esposizione alle ROA utilizzate;
3)
rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle ROA, con
particolare riguardo a quelli sugli occhi e sulla cute;
4) controindicazioni specifiche all’esposizione, con elencazione delle condizioni di salute che
classificano un lavoratore come particolarmente sensibile, ad es. presenza di lesioni oculari, alla
pelle, ecc.;
5)
risultati della valutazione e/o misurazione e/o calcolo dei livelli di esposizione alle ROA;
6) circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e obiettivi della
stessa;
7) modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi per la salute derivanti dall’esposizione
alle ROA;
8)
risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria sugli effetti delle ROA;
9) misure di protezione e prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti
dalle ROA, quali:
•
uso corretto delle attrezzature;
•
uso corretto dei dispositivi di prevenzione collettiva (es.: schermature);
•
procedure di lavoro corrette;
•
quando e come indossare correttamente i DPI e relative indicazioni e controindicazioni
sanitarie all’uso;
10)
conoscenza della segnaletica relativa alle ROA e criteri utilizzati per la sua collocazione.
5.23 - Quando è necessario far partire la sorveglianza sanitaria ?
Premesso che in ogni caso deve essere previsto un tempestivo controllo del Medico Competente ove
si fosse riscontrata un’esposizione superiore ai valori limite, in considerazione del fatto che la
sorveglianza sanitaria di cui all’art.218 del DLgs. 81/08 è effettuata con lo scopo di prevenire tutti
gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione, appare logico attivare gli accertamenti sanitari
preventivi e periodici certamente per quei lavoratori che, sulla base dei risultati della valutazione
del rischio, debbano indossare DPI degli occhi o della pelle in quanto altrimenti potrebbero risultare
esposti a livelli superiori ai valori limite di legge (nonostante siano state adottate tutte le necessarie
misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva nonché misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro). Con specifico riferimento alla radiazione ultravioletta
e alla luce blu, possono essere messi in atto interventi mirati di sorveglianza sanitaria finalizzata alla
prevenzione dei danni a lungo termine quando le esposizioni, anche se inferiori ai valori limite, si
possono protrarre nel tempo (mesi, anni) (vedi
A
LLEGATO
3
).
La sorveglianza sanitaria è di norma annuale.
Per quanto riguarda i soggetti particolarmente sensibili, che potrebbero essere esposti ad un rischio
significativo anche a valori inferiori ai limiti di legge, saranno individuate dal Medico Competente
la periodicità dei controlli sanitari e le misure protettive specifiche da mettere in atto in relazione
alla tipologia ed entità dell’esposizione ed alle condizioni di suscettibilità individuale emerse dal
controllo sanitario.
5.24 - Quali sono i soggetti particolarmente sensibili al rischio ?
Viene di seguito fornito un elenco, da ritenersi non esaustivo, di soggetti particolarmente sensibili
(ove non diversamente specificato si intende a tutto lo spettro ottico):
•
donne in gravidanza: per quanto disposto agli artt.28 e 183 del DLgs.81/08 nonché all’art.11 del
DLgs.151/01, in assenza di sicure informazioni reperibili nella letteratura scientifica, sarà cura
del Medico Competente valutare l’eventuale adozione di cautele specifiche. Particolare