Decreto legislatico 81/2008 - page 74

Inoltre i protettori degli occhi devono restare aderenti al volto, permettendo comunque una
ventilazione sufficiente per evitare l’appannamento. La montatura e i ripari laterali devono dare una
protezione equivalente a quella assicurata dalle lenti. È comunque opportuno precisare che, anche
indossando un occhiale protettivo, non si deve per nessun motivo fissare il raggio; i test di prova
effettuati sugli occhiali prevedono una resistenza dell'occhiale stesso per un periodo di almeno 10
secondi e per 100 impulsi, ma non necessariamente oltre.
Per quanto riguarda le operazioni di puntamento e allineamento del raggio laser esistono delle
protezioni specifiche i cui requisiti sono indicati in un'altra norma tecnica, la UNI EN 208.
Si tratta di occhiali che proteggono durante la regolazione di laser, con emissione nel campo
spettrale visibile da 400 a 700 nm, in cui il raggio è visibile. Anche in questo caso, i filtri certificati
secondo la norma appena citata non devono essere utilizzati per guardare direttamente nel raggio,
ma solo per la protezione da visione accidentale.
La stessa norma, come sempre, prevede una scala di protezioni: nella marcatura apposta
sull'occhiale il livello protettivo è contrassegnato dalla lettera
R
, seguita da un numero di
graduazione da 1 a 5 (vedi
A
LLEGATO
6
-
Tabella A6-H
).
5.20 - Alla luce delle indicazioni del Capo V, Titolo VIII, DLgs.81/2008 come deve essere
strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica ?
Il Documento redatto sotto la responsabilità del Datore di lavoro a conclusione della valutazione del
rischio sulla base della Relazione Tecnica deve essere datato (con data certa o attestata) e contenere
quanto indicato all’art.28 comma 2 del DLgs.81/2008 (ed in particolare il piano delle azioni per la
riduzione del rischio). Si fornisce di seguito uno schema di riferimento per la stesura della
Relazione Tecnica redatta dal “personale qualificato”:
1-Premessa
Obiettivo della valutazione;
Luogo e data della valutazione;
Caratterizzazione del luogo e delle posizioni di lavoro e individuazione degli apparati in
grado di emettere radiazioni ottiche (layout);
Definizione delle principali caratteristiche delle sorgenti di radiazione ottica e in
particolare potenza, dimensioni, temperature operative (nel caso di forni di fusione metalli
e vetro), spettro di emissione, categoria della sorgente (nel caso delle radiazioni non
coerenti) o classe di appartenenza (nel caso dei laser) .
Lista degli eventuali standard riferibili agli apparati/sorgenti;
Eventuale dimostrazione di giustificazione dell’apparato.
1.1 - Nel caso non siano effettuati né misurazioni né calcoli:
Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di lavoro, tempi di
esposizione, posizione del lavoratore rispetto all’apparato durante le fasi che comportano
esposizione a radiazione ottica;
Fonti informative dei singoli dati utilizzati (dati del produttore, buone prassi, dati di
letteratura).
1.2 - Nel caso siano effettuate misurazioni:
Descrizione delle condizioni di utilizzo dell’apparato: processo di lavoro, tempi di
esposizione, posizione del lavoratore rispetto all’apparato durante le fasi che comportano
esposizione a radiazione ottica;
Caratteristiche della strumentazione di misura e riferimenti dell’ultima taratura;
Posizioni di misura;
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...101
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