Decreto legislatico 81/2008 - page 67

Per quanto riguarda i
dispositivi medici
ed i dispositivi medici diagnostici
in vitro
le regole di
classificazione delle sorgenti sono le stesse utilizzate per le “macchine” mentre per quanto riguarda
targhettatura e indicazioni dei requisiti di sicurezza si deve far riferimento all’allegato I, par. 11
della 93/42/CE o 2007/47/CE dal 21 marzo 2010 e allegato I, par. 5 e par. 8 della 98/79/CE.
La norma IEC 60601-2-22:2007 (attenzione: la norma CEI attualmente in vigore è ancora la 60601-
2-22:1997) sugli apparecchi elettromedicali tratta della sicurezza degli apparecchi laser terapeutici e
diagnostici di sola classe 3B e 4.
5.12 Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare ?
Secondo l’art.216 del D.Lgs.81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro
valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere
esposti i lavoratori.
Essendo le misurazioni strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è
da preferire, quando possibile, la valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Innanzitutto occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili” secondo quanto evidenziato al
Punto 5.07
.
Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando
si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o
delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti), o di dati in letteratura scientifica o di dati
riferiti a situazioni espositive analoghe.
Anche l’analisi preliminare della situazione lavorativa e della sorgente talvolta permettono di
evitare la necessità di effettuare le misure. In questo caso, in generale è necessario conoscere e
riportare nel documento di valutazione dei rischi:
-
il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare,
-
la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature, oggetti
contenuti nell’ambiente;
-
i dati spettrali della sorgente; lo spettro può essere determinato ricavandolo dalle specifiche
tecniche fornite dal costruttore;
-
se l’emissione della sorgente è costante o variabile;
-
la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale;
-
il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta.
A titolo di esempio le misure o i calcoli non si rendono necessari:
-
nel caso delle saldatrici ad arco, dove è noto che con qualsiasi corrente di saldatura e su
qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto
risultano dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, pur essendo il rischio estremamente
elevato, l’effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del
tutto superflua per l’operatore addetto; ulteriori valutazioni possono essere richieste se
l’addetto alla saldatura deve essere assistito da altro personale o opera in prossimità di altri;
-
nel caso di sorgenti classificate in accordo con lo standard UNI EN 12198:2009 (per le
macchine) o lo standard CEI EN 62471:2009 (lampade o sistemi di lampade) dove i dati di
classificazione consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione.
5.13 Come si effettua la valutazione dei livelli di esposizione senza eseguire misure?
Radiazioni ottiche non coerenti
Nel caso di ROA non coerenti emesse da macchine, la classificazione in categorie secondo la norma
UNI EN 12198-1:2009 stabilisce una relazione con la pertinente irradianza efficace. Nelle
appendici B2, B4 e B5 di tale norma sono riportate le tabelle di correlazione tra i valori
1...,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,...101
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