•
Condizioni della sorgente durante la misura (le misure devono essere effettuate nelle
diverse modalità operative o nelle condizioni di utilizzo della macchina più sfavorevoli, se
identificabili);
•
Condizioni in cui sono state effettuate le misure: posizione dell’operatore, posizione degli
altri lavoratori oltre l’operatore, tempo speso nelle postazioni, operazioni, manutenzione e
riparazione a distanze dalle sorgenti inferiori a quelle raccomandate dalle istruzioni delle
ditte fabbricanti, ecc.;
•
Durata delle misure.
1.3 - Nel caso vengano effettuate valutazioni tramite calcolo:
•
Software ed algoritmi usati;
•
Norme tecniche, buone prassi, linee guida o altri documenti pertinenti a cui ci si è riferiti
per l’effettuazione delle valutazioni e dei calcoli.
2-Risultati delle valutazioni e/o misure e/o calcoli
•
Valori valutati (dichiarati dal fabbricante e desunti dal libretto di istruzioni del macchinario
ovvero disponibili in Letteratura) e/o misurati
e/o
calcolati;
•
Incertezze associate ai valori così disponibili.
In relazione al tipo di sorgente ed alla utilizzazione dei risultati, può essere opportuno
elaborare questi ultimi in modo da poterli presentare in termini di:
•
Lunghezze d’onda;
•
Risultati di analisi puntuali in ambienti/condizioni particolari (nei pressi di “hot spot”,
presenza schermi, previsioni di efficacia di interventi di bonifica, ecc.).
3-Conclusioni con indicazione delle misure di prevenzione e protezione proposte
Vanno riportati:
•
i livelli di rischio identificati (si raccomanda di indicare i dati di esposizione individuale)
con riferimento ai VLE previsti dall’Allegato XXXVII del DLgs.81/2008;
•
le specifiche condizioni espositive ove si fosse riscontrato il superamento del VLE;
•
la presenza di apprezzabili alterazioni dello stato di salute degli esposti desunta dai dati
della sorveglianza sanitaria (richiedere la relazione sanitaria anonima e collettiva o
riscontro al Medico Competente);
•
gli interventi (strutturali e/o procedurali) che si propone siano messi in atto dall’azienda;
•
le caratteristiche dei DPI che si propone siano adottati nelle differenti condizioni
espositive;
•
l’indicazione delle aree proposte per l’accesso limitato;
•
la segnaletica che si propone sia apposta nei vari ambienti.
5.21 - Quando far partire la informazione / formazione ?
Per quanto riguarda l’esposizione a radiazione ottica non coerente si raccomanda di attivare
l’informazione / formazione dei lavoratori quando la valutazione dei rischi non può concludersi con
la cosiddetta “giustificazione” di non dover effettuare una valutazione dei rischi più dettagliata
(vedi
Punto 5.07
).
Relativamente alla radiazione laser l’informazione/formazione ai lavoratori è dovuta quando si
utilizzano sorgenti di classe diversa dalla 1.
5.22 - Quali sono i contenuti della informazione e formazione dei lavoratori ?
L’informazione e la formazione dei lavoratori professionalmente esposti a ROA devono sempre
comprendere: