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UNI EN ISO 11553-1:2009 / UNI EN ISO 11553-2:2009 sui requisiti di sicurezza per
macchine laser e laser portatili.
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UNI EN ISO 11554:2008 sui metodi di prova per determinare la potenza e l’energia di fasci
laser ad onda continua e ad impulsi
Tanto per le radiazioni laser quanto per quelle non coerenti, ulteriori fonti di cui tenere conto sono
le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche ed i dati della sorveglianza sanitaria dove
attuata (art.216, c.2, lettera h).
5.10 - Come gestire la valutazione del rischio per i soggetti particolarmente sensibili ?
Il rispetto dei valori limite di esposizione non necessariamente tutela taluni dei soggetti
particolarmente sensibili indicati al
Punto 5.24
(si vedano le pubblicazioni ICNIRP “
Guidelines on
limits of exposure to ultraviolet radiation …
”, pagg. 174-175 e pag.185 e “
Guidelines on limits of
exposure to broad-band incoherent optical radiation (0,38 to 3 µm)
”, pag.551.
La valutazione del rischio per questi soggetti andrà effettuata in strettissimo collegamento con il
Medico Competente.
5.11 – In quali casi e con quali modalità i fabbricanti sono tenuti a fornire informazioni sui
livelli di emissione di ROA ?
Le attrezzature che emettono radiazioni ottiche artificiali devono essere corredate dalle
informazioni sulle emissioni, in conformità a specifiche norme tecniche che fanno riferimento ai
seguenti filoni principali:
-
la direttiva europea 2006/42/CE (nuova direttiva macchine) recepita con il DLgs.27/01/2010
n.17, in vigore dal 06/03/2010 (che ha sostituito la precedente direttiva macchine, la
98/37/CE, recepita con DPR 459/96);
-
la direttiva 93/42/CE (direttiva dispositivi medici) recepita con DLgs.46/97, in vigore fino al
20/03/2010; dopo tale data il riferimento sarà alla Direttiva 2007/47/CE, in attesa di
recepimento, e alla direttiva 98/79/CE (direttiva dispositivi medici diagnostici
in vitro
),
recepita con DLgs.332/00, attualmente in vigore.
Tra le categorie di attrezzature non ricomprese dalle suddette norme principali, ricordiamo invece le
lampade e i sistemi di lampade, anche a LED, per le quali il riferimento è alla direttiva 2006/95/CE
(direttiva bassa tensione) ed i lettini abbronzanti e le lampade UV per uso estetico, per i quali si
rimanda all’
A
LLEGATO
2.
Radiazioni ottiche non coerenti
Il DLgs. 27/01/2010 n.17 prevede che se una
macchina
emette radiazioni non ionizzanti (quindi
comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se
portatrici di dispositivi medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve
riportare nel manuale di istruzioni le relative informazioni.
Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al
fabbricante di assegnare alla macchina una categoria in funzione del livello di emissione di
radiazioni secondo i valori riportati nella appendice B della suddetta norma. Sono contemplate tre
categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione,
addestramento, riassunte nella
Tabella 11.1
: